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Riparto delle spese condominiali tra usufruttuario e nudo proprietario
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Cassazione: il lavoratore ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute a causa di malattia
13 Luglio 2012
Published by Carlo on 13 Luglio 2012
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    Certo si sa, vivere in città (se poi son di tipo metropolitano, aiuto!) non è facile, se a questo si aggiunge l’altissima probabilità di farlo in condominio, doppio aiuto!
    Per la maggior parte di noi si traduce spesso in un incubo fatto di obblighi al silenzio post-prandiale oppure di sopportazione di inni calcistici a qualsiasi ora, sette giorni su sette.
    Accogliamo dunque con gioia (o disdegno, a seconda dei punti di vista) la sentenza della Cassazione, che ha annullato la condanna inflitta ad una donna albanese, Rolanda M., dal Tribunale di Genova il 25 marzo 2011.
    La donna era stata giudicata colpevole per aver imbrattato i terrazzi sottostanti con oggetti, provenienti secondo alcuni condomini dallo sbattimento di tappeti e tovaglie.
    La Cassazione ha invece affermato che “lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra una condotta penalmente rilevante per l’impossibilita’ di causare imbrattamenti e molestie alle persone”.
    Appellandosi al fatto che mai la donna fosse stata redarguita direttamente dai condomini, e che sbattere tappeti o tovaglie non può essere assolutamente punito in base all’art. 674 del codice penale.
    Ed aggiungendo che la norma “deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti”.
    Insomma non bastano le lamentele di un singolo per mettere in croce un coinquilino e bisogna comprovarne l’effettiva pericolosità. Ma poi, chi mai si metterebbe a sbattere le tovaglie con tutta l’apparecchiatura in situ? Al massimo potranno essere rimaste briciole o qualche pezzetto di cibo…non proprio delle armi contundenti!
    Anche il convivente della signora è stato assolto dal reato di schiamazzi notturni perché il disturbo non era tale da “mettere in pericolo la tranquillità di un numero indeterminato di persone”.

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