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Corte di Giustizia – Sentenza 7 giugno 2012 , n. C-132/11
17 Luglio 2012
Cassazione: illegittimo il licenziamento del lavoratore depresso che omette di comunicare la prosecuzione della malattia
17 Luglio 2012
Published by Carlo on 17 Luglio 2012
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  • Risarcimento danni
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    E’ quanto affermato, con la sentenza oggi in rassegna, dalla Corte di Cassazione.
    Gli Ermellini, allineandosi all’orientamento espresso nel caso di specie dai Giudici di merito, hanno chiarito che la P.A. va dichiarata esente da responsabilità per cose in custodia in tutte le ipotesi in cui ricorra una situazione di caso fortuito, ovvero in tutti i casi in cui il fattore di pericolo creato da terzi abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.
    La Corte, ribadendo peraltro un orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha in particolare affermato che la responsabilità in questione va esclusa quando il danno non sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione.
    Ed il caso della macchia d’olio su asfalto è assolutamente emblematico, concludono i Giudici, della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l’occasione di qualificare come fortuito la situazione di pericolo determinata in maniera improvvisa per fatto ascrivibile a terzi.

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    Carlo
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