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17 Luglio 2012
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19 Luglio 2012
Published by Carlo on 17 Luglio 2012
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    E’ in via di risoluzione il contrasto giurisprudenziale che si protrae da anni in relazione ai limiti della garanzia del diritto di ripensamento da offrire all’investitore nell’ambito dei contratti di intermediazione finanziaria stipulati fuori dalla sede dell’intermediario.
    La prima sezione civile della suprema corte (con ordinanza interlocutoria n. 10376/2012) ha infatti deciso di rimettere la questione al primo presidente per l’assegnazione alle sezioni unite civili che dovranno dirimere il contrasto interpretativo. La Corte fa notare come un indirizzo giurisprudenziale stia seguendo un’interpretazione estensiva secondo cui il diritto di ripensamento dell’investitore va considerato uno strumento di tutela tipica del consumatore.
    Un altro indirizzo giurisprudenziale ritiene invece, sulla base di un’interpretazione restrittiva, che queste garanzie non si possono applicare a contratti che richiedono una valutazione ponderata da parte del risparmiatore, potendosi eventualmente configurare in tali ipotesi condotte abusive da parte degli investitori. Nella fattispecie esaminata dai giudici di piazza Cavour, la sentenza impugnata aveva dichiarato la nullità di un contratto di acquisto di obbligazioni concluso a un investitore in un istituto di credito attraverso un promotore finanziario. La nullità del contratto era stata fondata sul rilievo che il contratto, stipulato fuori sede, non prevedeva il diritto di recesso in favore dell’investitore nel termine di sette giorni come previsto dal d.lgs 58/1998.
    Secondo l’istituto di credito la sentenza di merito andrebbe censurata sulla base di una corretta interpretazione dell’articolo 30 del d.lgs. 58 sopracitato.
    Sulla base di un’interpretazione letterale e sistematica della norma, occorrebbe infatti porre l’attenzione sulla portata dei termini “collocamento” e “collocamento di strumenti finanziari” contenuti nel primo e nel sesto comma dell’articolo 30. Secondo l’istituto di credito dalla nozione di contratti di collocamento di strumenti finanziari andrebbero escluse le negoziazioni individuali e quindi anche l’acquisto di obbligazioni, in quanto non caratterizzato dalla fissazione per un tempo predeterminato del loro prezzo ma soggetto alle fluttuazioni del mercato.

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