Le “violazioni gravi, definitivamente accertate” che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 163/2006, ostano alla partecipazione alle gare di appalti pubblici, sono solo quelle stabilite dalDecreto Ministeriale del 24.10.2007 e dall’articolo 24 D.Lgs. n. 46/1999, richiamato dal medesimo Decreto. Obiettivo del Legislatore nell’emanazione di tali norme è stato quello di eliminare ogni discrezionalità da parte degli Enti Previdenziali nell’attività di attestazione della regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC, elencando tassativamente tali “violazioni gravi”. Questo è quanto chiarito dal T.A.R. Basilicata con la sentenza in commento che, ripercorrendo il medesimo iter svolto in altro precedente della medesima Sezione, si scosta dall’opposto orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione della gravità della violazione alla normativa in materia di contributi previdenziali e assistenziali spetta esclusivamente alla stazione appaltante, oppure da quello secondo cui le Amministrazioni committenti, in caso di DURC attestante la non regolarità con il versamento dei premi e/o contributi, devono recepire acriticamente tale giudizio ed escludere automaticamente dalla gara l’impresa. In buona sostanza, quindi, la nozione di “violazione grave” non sarà rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desumerà dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva, la cui verifica è demandata agli Istituti di Previdenza e le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non potranno sindacarne il contenuto. Nella specie, in particolare, l’impresa ricorrente si era avvalsa della facoltà, ex art. 44, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965, di pagare il premio annuale in quattro rate e l’ultima rata doveva essere corrisposta entro il 16 novembre 2011, ma invece era stata pagata il 12 gennaio 2012. In proposito il T.A.R. ha ritenuto che dall’interpretazione sistematica del combinato disposto di cui agli artt. 1, 5, comma 1, lett. a), 6, comma 1, e 7, comma 1, D.M. 24.10.2007, ed all’art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 46/1999 si evince che non costituisce una grave violazione, che inibisce la partecipazione ai procedimenti di evidenza pubblica, un ritardo di massimo 30 giorni nel pagamento dei premi e/o contributi previdenziali (mentre nella specie il ritardo era stato di 57 giorni). Inoltre i giudici hanno avuto modo di chiarire, con riferimento alla eventuale irrilevanza delle insolvenze contributive e previdenziali verificatesi in una determinata fase della procedura di gara, che il non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, costituisce una condizione che deve rimanere costante per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di evidenza pubblica, anche durante l’esecuzione dell’appalto. Ciò in quanto l’articolo 38, comma 1,D.Lgs. n. 163/2006 sancisce che l’assenza dei requisiti di ordine generale, previsti da tale norma, impedisce, oltre che la partecipazione alle gare di pubblici appalti e la stipula dei contratti pubblici, anche l’affidamento dell’esecuzione dei contratti e/o subappalti pubblici e perciò anche il pagamento degli stati di avanzamento e della rata di saldo dopo il collaudo.
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N. 324/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 147/2012 Reg. Ric.
ANNO 2012
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 147 del 2012, proposto dalla E. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Macellaro, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto, ai sensi dell’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm., in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
Provincia di Potenza, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuela Luglio, come da mandato in calce al controricorso di costituzione ed in virtù della Determinazione Dirigente Ufficio Affari Generali n. 959 del 13.4.2012, con domicilio eletto in Potenza Piazza delle Regioni presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
della Determinazione n. 455 del 29.2.2012 (comunicata alla ricorrente con nota Ufficio Contratti ed Espropri prot. n. 3590 del 6.3.2012), con la quale il Dirigente dell’Ufficio Contratti ed Espropri della Provincia di Potenza ha escluso dalla gara la società ricorrente e conseguentemente ha annullato l’atto di aggiudicazione provvisoria, emanato in favore della medesima ricorrente, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale n. 83 Picerno-Baragiano;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Antonio Macellaro, per la parte ricorrente, ed Emanuela Luglio, per l’Amministrazione Provinciale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con lettera invito del 21.9.2011 Dirigente dell’Ufficio Contratti ed Espropri della Provincia di Potenza indiceva un procedimento di evidenza pubblica, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale n. 83 Picerno-Baragiano, invitando 33 imprese.
Entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 12.10.2011 presentavano l’offerta soltanto 6 imprese delle 33 invitate, tra cui E. S.a.s.
Tale procedimento di evidenza pubblica si concludeva nella seduta del 28.11.2011 con l’emanazione dell’atto di aggiudicazione provvisoria in favore dell’E., che aveva offerto il ribasso del 31,529%.
Pertanto, la Provincia di Potenza attivava d’ufficio le verifiche sul possesso da parte della società aggiudicataria dei requisiti di ammissione di ordine generale ex art. 38 comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, in esito ai quali l’INAIL di Potenza trasmetteva il DURC del 21.12.2011, ove si attestava che la E. non era in regola con il versamento dei contributi previdenziali, in quanto non aveva “versato i premi assicurativi per l’anno 2011 per un importo di 6.656,00 euro”.
Conseguentemente, la stazione appaltante comunicava alla ditta interessata l’avvio del procedimento di annullamento dell’atto di aggiudicazione provvisoria.
Con nota del 28.2.2012 l’E. evidenziava la propria regolarità contributiva al momento della presentazione dell’offerta e garantiva che tale regolarità contributiva si sarebbe nuovamente verificata al momento della stipula del contratto di appalto, sostenendo che il predetto DURC INAIL del 21.12.2011 risultava irrilevante, in quanto non si riferiva sia alla data di presentazione dell’offerta, sia alla data di sottoscrizione del contratto di appalto.
Con Determinazione n. 455 del 29.2.2012 la Provincia di Potenza escludeva dalla gara l’E. e conseguentemente annullava l’atto di aggiudicazione provvisoria, emanato in suo favore, in quanto “in ossequio anche ad un orientamento giurisprudenziale, la regolarità contributiva di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), D.Lg.vo n. 163/2006, deve essere un elemento costante nella condotta del concorrente in una gara pubblica e pertanto lo stesso deve essere in regola sin dalla presentazione dell’offerta per tutto lo svolgimento della procedura”.
Tale Determinazione n. 455 del 29.2.2012 è stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 2.4.2012), deducendo la violazione dell’art. 38, comma 1, lett. i), D.Lg.vo n. 163/2006, della lettera invito e l’eccesso di potere per la carenza di adeguata motivazione (al ricorso sono stati allegati altri 10 DURC, relativi al periodo 31.7.2011-14.2.2012, tutti attestanti la regolarità contributiva della ricorrente, tra cui uno attestante la regolarità contributiva fino al 13.12.2011 ed un altro attestante la regolarità contributiva fino al 13.1.2012).
Si è costituita in giudizio la Provincia di Potenza sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con Ordinanza Istruttoria n. 186 del 9.5.2012 questo Tribunale ha chiesto all’INAIL di Potenza una relazione di chiarimenti.
Con relazione dell’1/14.6.2012 il Direttore Provinciale dell’INAIL precisava che la ricorrente si era avvalsa della facoltà ex art. 44, comma 3, DPR n. 1124/1965 di pagare il premio annuale in quattro rate e che l’ultima rata di 6.656,00 euro doveva essere corrisposta entro il 16.11.2011, ma invece era stata pagata il 12.1.2012.
Il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto.
Infatti, l’art. 38, comma 1, lett. i), D.Lg.vo n. 163/2006 statuisce che sono esclusi dai procedimenti di evidenza pubblica “i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana”, mentre il comma 2 di tale norma puntualizza che “ai fini del comma 1, lett. i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 2 D.L. n. 210/2002 conv. nella L. n. 266/2002” ed il successivo comma 3 precisa che tale requisito di ordine generale va dimostrato con il rilascio del DURC medesimo.
L’art. 1, comma 1176, L. n. 296/2006 ha previsto l’adozione di un apposito Decreto Ministeriale per la definizione delle modalità di rilascio e dei contenuti analitici del DURC.
Tale Decreto Ministeriale, emanato il 24.10.2007, ha determinato l’inefficacia delle precedenti Circolari INPS n. 92 del 26.7.2005 ed INAIL n. 38 del 25.7.2005, nella parte in cui statuivano che il DURC attestava la regolarità contributiva “solo se non vi sono inadempienze in atto, sicché anche una inadempienza di lieve entità osta alla dichiarazione di regolarità contributiva” e che, “se pende contenzioso amministrativo”, il DURC attestava “la regolarità contributiva solo se il ricorso verte su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi”, specificando che “fuori da queste ipotesi, l’irregolarità contributiva, ancorché sia contestata mediante un contenzioso amministrativo, osta alla dichiarazione di regolarità contributiva”, prevedendo:
1) all’art. 3, comma 3, che “nell’ambito delle procedure di appalto” il DURC può essere richiesto anche dalle stazioni appaltanti;
2) all’art. 5, commi 1 e 2, che “la regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano” le “condizioni” di “correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici”, di “corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti” e di “inesistenza di inadempienze in atto” e nei casi di “richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole”, di “sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative” e di “istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito”;
3) all’art. 6, comma 1, che gli Istituti previdenziali devono rilasciare il DURC entro il termine di 30 giorni;
4) al combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7, comma 1, che, nell’ambito “procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici”, “il DURC ha validità mensile”;
5) all’art. 7, comma 3, che “in mancanza dei requisiti di cui all’art. 5 gli Istituti”, “prima dell’emissione del DURC”, gli Enti Previdenziali devono invitare “l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni”; al riguardo, va rilevato che, ai sensi del precedente art. 6, comma 3, durante tale periodo di 15 giorni, per regolarizzare la posizione assicurativa-contributiva, il termine di 30 giorni ex art. 6, comma 1, per il rilascio del DURC, rimane sospeso, con l’espressa eccezione “fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 3”, cioè di quanto disciplinato con specifico riferimento in materia di partecipazione alle gare di appalti pubblici;
6) all’art. 8, commi 1 e 2, che “il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario”, mentre per quanto riguarda i “crediti non ancora iscritti a ruolo” viene precisato che “in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso” e che “in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’art. 24, comma 3, D.Lg.vo n. 46/1999”;
7) l’art. 24 D.Lg.vo n. 46/1999 prevede anche che: a) “i contributi o premi dovuti agli Enti Pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo” (cfr. comma 1); b) “l’Ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore” e, “se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso”, “l’iscrizione a ruolo non è eseguita”, facendo espressamente salva la possibilità del contribuente di presentare la domanda di rateazione” (cfr. comma 2); c) “in caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’Ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo” (cfr. comma 4); d) “contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione” “entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento” al Giudice del Lavoro ex artt. 442 e ss. C.P.C., il quale “può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi” (cfr. commi 5 e 6);
8) all’art. 8, comma 3, che, “ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile”, con la precisazione che “non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC”;
9) all’art. 9, comma 1, che “la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato”, con la puntualizzazione che “a tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito”.
Pertanto, tenuto conto delle norme suindicate, deve ritenersi che le “violazioni gravi, definitivamente accertate” alla normativa in materia di contributi previdenziali e assistenziali, che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. i), D.Lg.vo n. 163/2006 risultano ostative alla partecipazione alle gare di appalti pubblici, sono solo quelle stabilite dal suddetto Decreto Ministeriale del 24.10.2007 e dal predetto 24 D.Lg.vo n. 46/1999, richiamato dallo stesso D.M. 24.10.2007.
Infatti, il Legislatore con l’emanazione di tali norme ha voluto eliminare ogni discrezionalità da parte degli Enti Previdenziali nell’attività di attestazione della regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC, precisando quali sono le “violazioni gravi, definitivamente accertate” alla normativa in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
Pertanto, questo Tribunale (per una fattispecie analoga cfr. TAR Basilicata Sent. n. 1026 del 24.12.2008) non condivide sia l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui la valutazione della gravità della violazione alla normativa in materia di contributi previdenziali e assistenziali spetta esclusivamente alla stazione appaltante, in quanto le risultanze del DURC, ferma la loro incontrovertibilità, costituiscono meri elementi indiziari che non esauriscono l’ambito di accertamento della gravità delle violazioni (cfr. per es. da ultimo C.d.S. Sez. V Sent. n. 5186 del 16.9.2011), sia l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui le Amministrazioni committenti, in caso di DURC, attestante la non regolarità con il versamento dei premi e/o contributi, devono recepire acriticamente tale giudizio ed escludere automaticamente dalla gara l’impresa (cfr. per es. TAR Lazio Sez. II Sent. n. 1662 del 23.2.2007), attesocchè va comunque verificato se l’irregolarità, riscontrata dall’INAIL, dall’INPS o dalle Casse Edili, rientra in uno di quei casi di “violazioni gravi, definitivamente accertate”, previsti dal D.M. 24.10.2007 o dall’art. 24 D.Lg.vo n. 46/1999, fermo restando che non possono essere sindacate le risultanze oggettive delle violazioni, accertate dagli Enti previdenziali (cfr. da ultimo C.d.S. Sez. V Sent. n. 5194 del 16.9.2011, cioè nella stessa giornata in cui la Sez. V del Consiglio di Stato ha pubblicato la predetta Sentenza n. 5186, che aderisce all’altro orientamento giurisprudenziale).
Al riguardo, va precisato che recentemente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con Sentenza n. 8 del 4.5.2012 ha espresso il seguente principio di diritto: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), D.Lg.vo n. 163/2006, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli Istituti di Previdenza, le cui certificazioni DURC si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto”. Ma tale Sentenza dell’Adunanza Plenaria non preclude al Giudice Amministrativo di accertare, in caso di DURC sfavorevole, se gli Enti Previdenziali hanno rispettato la normativa in materia di rilascio del DURC.
Nella fattispecie in esame, come attestato in seguito all’Ordinanza Istruttoria n. 186 del 9.5.2012 dal Direttore Provinciale dell’INAIL di Potenza con relazione dell’1/14.6.2012, l’impresa ricorrente si era avvalsa della facoltà ex art. 44, comma 3, DPR n. 1124/1965 di pagare il premio annuale in quattro rate e che l’ultima rata di 6.656,00 euro doveva essere corrisposta entro il 16.11.2011, ma invece era stata pagata il 12.1.2012.
Dall’interpretazione sistematica del combinato disposto di cui agli artt. 1, 5, comma 1, lett. a), 6, comma 1, e 7, comma 1, D.M. 24.10.2007, ed all’art. 24, comma 2, D.Lg.vo n. 46/1999 si evince che non costituisce una grave violazione, che inibisce la partecipazione ai procedimenti di evidenza pubblica, un ritardo di massimo 30 giorni nel pagamento dei premi e/o contributi previdenziali.
Infatti, sebbene il DURC ha la funzione di attestare anche la “correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici” (cfr. art. 5, comma 1, lett. a), D.M. 24.10.2007), cioè del costante, regolare e puntuale adempimento degli obblighi di pagamento dei premi e/o contributi previdenziali, va rilevato sia che nell’ambito “procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici”, “il DURC ha validità mensile” (cfr. artt. 1 e 7, comma 1, D.M. 24.10.2007), sia che gli Istituti previdenziali devono rilasciare il DURC entro il termine di 30 giorni (cfr. art. 6, comma 1, D.M. 24.10.2007) e tale termine di 30 giorni corrisponde anche al termine di 30 giorni dalla ricezione del facoltativo avviso bonario, stabilito dall’art. 24, comma 2, D.Lg.vo n. 46/1999, per pagare i premi e/o contributi dovuto ed evitare l’iscrizione a ruolo del debito previdenziale.
Tale ripetuto e ricorrente termine di 30 giorni non può avere altro significato se non quello di prestabilire un determinato periodo di tempo che, se rispettato, impedisce di qualificare come “grave” il pagamento, come nella specie, dei periodici premi e/o contributi mensili con ritardo di massimo 30 giorni dal prescritto termine stabilito dalla legge.
Invece, ai fini del riscontro della gravità o meno alla normativa in materia di contributi previdenziali e assistenziali, non può essere utilmente invocato l’art. 7, comma 3, D.M. 24.10.2007, ai sensi del quale, “in mancanza dei requisiti di cui all’art. 5 gli Istituti”, “prima dell’emissione del DURC”, gli Enti previdenziali devono invitare “l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni”, in quanto il precedente art. 6, comma 3, D.M. 24.10.2007 statuisce espressamente l’inapplicabilità di tale periodo di 15 giorni, per regolarizzare la posizione assicurativa-contributiva (e conseguentemente anche la non applicazione della sospensione del termine di 30 giorni ex art. 6, comma 1, per il rilascio del DURC) in materia di partecipazione alle gare di appalti pubblici, rinviando per la disciplina di tali fattispecie a quanto statuito dal successivo art. 8, comma 3, il quale stabilisce “ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile”, con la precisazione che “non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC”.
Infatti, risulta evidente la ratio del suindicato combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 3, 7, comma 3, e 8, comma 3, D.M. 24.10.2007, tenuto conto delle “esigenze di celerità, che permeano le procedure di affidamento degli appalti pubblici, alle quali non si addice quel dilatarsi dei tempi per il rilascio del DURC, che sarebbe implicato dall’esigenza di consentire una regolarizzazione postuma, la quale non potrebbe poi comunque incidere sulle situazioni di irregolarità contributiva esistenti ad una determinata data” (cfr. la citata Sent. C.d.S. Sez. V n. 5194 del 16.9.2011, la quale pure si riferisce ad una fattispecie di un pagamento tardivo dei contributi previdenziale di oltre 30 giorni, avvenuto sempre nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica tra la presentazione dell’offerta e la stipula del contratto).
Mentre, per quanto riguarda l’entità dell’omesso pagamento del premio all’INAIL entro il termine prescritto dalla legge, poiché ammontava 6.656,00 euro, doveva essere qualificata come grave, in quanto ai sensi del predetto art. 8, comma 3, D.M. 24.10.2007 è stato prestabilito che possono considerarsi non gravi soltanto i debiti previdenziali inferiori a 100,00 euro.
Inoltre, risulta estraneo alla controversia in esame l’aspetto della ricorrenza del presupposto dell’accertamento definitivo della violazione alla materia previdenziale, pure previsto dall’art. 38, coma 1, lett. i), D.Lg.vo n. 163/2006, in quanto, nella specie, come sopra già detto, si trattava del pagamento del premio INAIL (e non di una somma, derivante da un accertamento effettuato dall’INAIL d’ufficio), che non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte dell’impresa ricorrente.
Per completezza, va pure precisato che non può assolutamente condividersi la tesi, sostenuta dalla ricorrente con la nota del 28.2.2012, secondo cui la regolarità contributiva andrebbe accertata soltanto alla data del termine perentorio di presentazione delle offerte ed alla data del momento della presentazione dell’offerta ed alla data della stipula del contratto di appalto, attesocchè, come indicato nell’impugnata Determinazione n. 455 del 29.2.2012, il non aver “commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana” costituisce una condizione che deve rimanere costante per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di evidenza pubblica (sul punto cfr. per es. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2283 del 12.4.2011) ed anche durante l’esecuzione dell’appalto, in quanto l’art. 38, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006 sancisce che l’assenza dei requisiti di ordine generale, previsti da tale norma, impedisce, oltre che la partecipazione alle gare di pubblici appalti e la stipula dei contratti pubblici, anche l’affidamento dell’esecuzione dei contratti e/o subappalti pubblici e perciò anche il pagamento degli stati di avanzamento e della rata di saldo dopo il collaudo.
Parimenti risultano destituite di fondamento le censure, relative alla dedotta violazione della lettera invito del 21.9.2011, attesocchè tale lettera invito:
a) sebbene aveva previsto che dopo il decorso di 30 giorni dall’emanazione dell’atto di aggiudicazione provvisoria tale aggiudicazione doveva intendersi approvata, aveva contestualmente anche precisato che, “in ogni caso, l’aggiudicazione definitiva, ancorchè approvata”, sarebbe diventata “efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; comunque, va pure rilevato che l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della ricorrente, disposto con l’impugnata Determinazione n. 455 del 29.2.2012, riverbera i suoi effetti anche nei confronti dell’implicito provvedimento di aggiudicazione definitiva, eventualmente formatosi, in quanto, conformemente a quanto espressamente statuito dall’art. 11, comma 8, D.Lg.vo n. 163/2006 (“l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”), risulta evidente la volontà della Provincia di Potenza di non voler affidare l’appalto in commento alla ricorrente, stante la riscontrata assenza del requisito ex art. 38, comma 1, lett. i), D.Lg.vo n. 163/2006, da ritenersi sicuramente prevalente rispetto al contrapposto interesse meramente privatistico e/o economico, vantato dalla ricorrente, il quale peraltro non poteva ancora essere qualificato come “consolidato”, tenuto conto della circostanza che la fase di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione non si era ancora conclusa;
b) nonostante prevedeva l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di presentare il DURC prima della stipula del contratto, prevedeva espressamente anche la facoltà dell’Amministrazione di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti”, “prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario dell’appalto”, specificando che, “in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale”, si sarebbe proceduto “alla revoca dell’aggiudicazione” ed “all’esclusione del concorrente”.
Pertanto, il presente ricorso va respinto, in quanto deve considerarsi grave il pagamento all’INAIL di Potenza della quarta ed ultima rata del premio annuale di 6.656,00 euro in data 12.1.2012, anzicchè entro il termine prestabilito del 16.11.2011, cioè con un ritardo di 57 giorni, e non di massimo 30 giorni, per cui risultano legittimi i provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe.
Tenuto conto della circostanza affermata dall’impresa ricorrente, secondo cui il ritardo del pagamento del premio INAIL sarebbe dipeso dalla propria Banca, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre le spese, relative al Contributo Unificato, rimangono a carico della ricorrente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Michele Perrelli, Presidente
IL CONSIGLIERE
Antonio Ferone
L’ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono
Depositata in Segreteria il 6 luglio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)