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Published by Carlo on 20 Luglio 2012
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  • Diritto del Lavoro
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    “In materia di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l’individuazione dei destinatari del licenziamento può anche essere unico e consistere nella prossimità al pensionamento, purché esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro.”.
    Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, con sentenza n.
    12257 del 17 luglio 2012, ha rigettato il ricorso di Poste italiane avverso la decisione con cui il giudice d’Appello respingeva il gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da un lavoratore intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato a conclusione della procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91, ritenendo che non fosse stato dimostrato il nesso eziologico con la posizione lavorativa e che il criterio dell’anzianità fosse stato applicato in maniera svincolata dalle effettive esigenze imprenditoriali.
    In particolare la Suprema Corte ha ricordato che “in materia di collocamenti in mobilità e di licenziamenti collettivi, ove il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali abbiano convenuto un unico criterio di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, costituito dalla possibilità di accedere al prepensionamento, e il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio alcuni lavoratori prepensionabili, tale fatto non implica automaticamente la pretestuosità e illegittimità del criterio di scelta concordato, ma il giudice del merito deve valutare il rispetto del canone di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., nell’esecuzione del contratto, tenendo presenti la dinamica della vita aziendale e, all’occorrenza, al criterio stabilito dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, secondo cui l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, in attuazione dei criteri di scelta contrattuali, deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico – produttive e organizzative del complesso aziendale.”.

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    Carlo
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