Un decreto ingiuntivo notificato all’indirizzo sbagliato deve ritenersi giuridicamente inesistente e dunque ner va dichiarata l’inefficacia in base all’articolo 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Lo ha deciso la terza sezione civile del tribunale di Torino con l’ordinanza 8 maggio 2012, sciogliendo una riserva nel corso di un procedimento promosso da un condominio che chiedeva la dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo promosso da una società a responsabilità limitata perché l’ingiunzione era stata notificata presso lo studio tecnico del vecchio amministratore.