Il sottotetto di un edificio se la proprietà non è indicata nel titolo si considera comune solo se per le sue caratteristiche risulta oggettivamente destinato all’uso di una pluralità di utenti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 12840/2012 respingendo il ricorso di un condomino che contro un provvedimento esecutivo chiedeva l’accertamento della natura condominiale del sottotetto e della terrazza sovrastanti l’appartamento oggetto dell’aggiudicazione e della conseguente invalidità del titolo traslativo della proprietà di tali porzioni condominiali.
Per la Corte infatti “l’appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione ex articolo 117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale”.