Cass. pen., sez. VI, sent. 21 gennaio – 17 aprile 2009, n. 16658Con la pronuncia in esame, la Cassazione si occupa del provvedimento cautelare dell’allontanamento definitivo dalla casa coniugale del marito, emesso ai senso dell’art. 282 bis c.p.p. che a danno dei suoi familiari tenga ripetutamente comportamenti antigiuridici qualificabili come reati di maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali, pur avendo egli abbandonato, in seguito a separazione di fatto, la residenza coniugale.La Corte ha ritenuto che la fattispecie criminosa dei maltrattamenti infraconiugali di cui all’art. 572 c.p. possa ravvisarsi anche in situazioni di separazione e/o di sopravvenuta interruzione della convivenza, allorchè la condotta del soggetto agente realizzi gli elementi strutturali tipici della ipotesi criminosa attraverso ripetute e insistite manifestazioni di offensività e aggressività attuate in danno del coniuge separato (conforme. v. anche Cass. Sez. 6, 27.6.2008 n. 26571, Valenti, rv. 241253).La misura cautelare di cui all’art. 282 bis c.p.p. non è quindi inconciliabile con uno stato di fatto integrato dal già avvenuto abbandono (allontanamento) della casa coniugale da parte del coniuge indagato, atteso che la ratio del provvedimento cautelare si esprime in uno spettro valutativo di più ampia portata, includente rapporti e relazioni interpersonali del soggetto passivo che – come è palese nel caso oggetto del presente ricorso – trascende la mera quotidianità di vita e di abitudini nel ristretto ambito delle sole mura domestiche della casa familiare (v.: Cass. 29.3.2006 n. 18990, Pellerano, rv. 234625; Cass. Sez. 6, 3.7.2008 n. 28958, Pala, rv. 240664).
282-bis.CPP Allontanamento dalla casa familiare.
1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prove di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l’ordinanza prevista dall’articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell’obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 4 aprile 2001, n. 154.