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Published by Carlo on 6 Settembre 2012
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  • Diritto del Lavoro
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    Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per mutuo consenso: quando si verifica?

    Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sé sufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso?

    La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, ponendosi nel solco del prevalente indirizzo espresso sull’argomento dalla giurisprudenza di legittimità, ha fornito risposta negativa all’interrogativo che precede. La Corte ha, difatti, rammentato che nel rapporto di lavoro a tempo determinato la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è, di per sè, insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinché possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo dovendosi, peraltro, considerare che l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex artt. 1418 e 1419, comma 2, cod. civ. di natura imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione “ex lege” del rapporto a tempo determinato cui era stato apposto illegittimamente termine. Pertanto, in applicazione dell’anzidetto principio, gli Ermellini hanno ritenuto condivisibile la decisione assunta nel caso di specie dalla Corte di merito che, nella controversia relativa ad una pluralità di contratti a tempo determinato conclusi con la Rai sas, ha dichiarato la nullità del termine apposto al rapporto di lavoro, restando priva di rilievo la mera inerzia tenuta dal lavoratore per oltre un anno e mezzo, dalla scadenza del termine dell’ultimo dei contratti intervenuti.

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    Carlo
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