Via libera definitivo ed all’unanimità, dalle Camere, alla ratifica ed alla esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007. Nella seduta dello scorso 19 settembre, l’aula di Palazzo Madama ha, infatti, licenziato – e con una sonora quanto doverosa unanimità – il relativo disegno di legge. Ecco, alcune delle novità che saranno introdotte dalla legge, non appena entrata in vigore.
Gratuito patrocinio: la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta e commercio di schiavi), 602 (alienazione ed acquisto di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla vigente normativa.
Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia: con il nuovo reato previsto dal codice penale all’articolo 414-bis, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, istigherà a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies sarà punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Non sfuggono alla pena quanti saranno condannati per avere pubblicamente fatto l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. E non sfuggiranno alla stessa nemmeno i criminali maldestramente travestiti da artisti, in quanto questi non potranno invocare “a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume”.
Prescrizione raddoppiata: i termini indicati dall’articolo 157 C.P. vengono raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza di circostanze attenuanti;
Associazione per delinquere: l’integrazione apportata all’articolo 416 C.P. dispone che se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni ai soggetti che costituiscono o promuovono l’associazione e la reclusione da due a sei anni per i partecipanti.
Maltrattamenti: la legge riscriverà anche, del tutto, la disposizione del codice riguardante il reato di maltrattamenti, che viene adesso inteso “contro familiari e conviventi”. In atto, l’articolo 572 C.P. prevede che chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore di quattordici anni o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se, poi, dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni e, nell’ipotesi di lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni e, nel caso estremo di morte del maltrattato, la reclusione da dodici a venti anni. Nel nuovo articolo 572 C.P. la pena per i maltrattamenti contro familiari e conviventi prevede la reclusione da due a sei anni, con aumento della stessa se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Pene più severe per le ipotesi di lesioni gravi (da quattro a nove anni), gravissime (da sette a quindici anni), morte ( da dodici a ventiquattro anni).
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: anche qui, una integrazione al codice (art.583-bis) dispone che la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 C.P.P., comporta, per questo reato davvero orribile, la decadenza dell’esercizio della potestà del genitore che lo ha commesso e l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno, se il colpevole è il tutore.
Prostituzione minorile: riscritta del tutto la norma di cui all’articolo 600-bis C.P., la quale punirà con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto oppure favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne tragga profitto. La nuova disposizione prevede altresì che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro.
Spettacoli vietati anche per gli spettatori: nuova versione anche per il primo comma dell’articolo 600-ter C.P. sulla pornografia minorile. Norma che punirà con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 24.000 a 240.000 euro chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico, oppure recluti o induca minorenni a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero tragga dai suddetti spettacoli altrimenti profitto. Di particolare pregio, qui, la norma che punisce anche gli spettatori di esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto. La pena è quella della reclusione fino a tre anni e la multa da 1.500 a 6.000 euro.
Circostanza attenuante: il concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o che aiuti concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, potrà beneficiare della diminuzione della pena da un terzo, fino alla metà.
Mai più professori o bidelli-orchi: in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 C.P.P. per uno dei delitti previsti dalla sezione in rassegna, nonché per quello appena aggiunto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, commessi in danno di minori, scatterà automaticamente l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.