In caso di licenziamento operato per una più economica gestione dell’azienda grava sull’imprenditore provare l’effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento.
E’ quanto stabilito con la sentenza in commento dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione. Gli Ermellini, difatti, ponendosi nel solco del prevalente indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, hanno ribadito che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – nella cui nozione rientra l’ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell’azienda, purché non pretestuosi o meramente strumentali ad incrementi dei profitti, ma funzionali a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti, le quali influiscono in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed impongono un’effettiva necessità di riduzione dei costi – grava sull’imprenditore l’onere della prova tanto della effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto dalla impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell’ambito dell’organizzazione aziendale. La Corte ha, altresì, precisato che nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un’effettiva necessità di riduzione dei costi. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite.