Con la sentenza in commento, la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione – dopo aver chiarito che la decadenza di cui all’art. 47 D.P.R. 30.4.1970 n. 63; sottratta alla disponibilità della parte e che quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite dell’avvenuta formazione del giudicato – ha avuto cura di osservare che il regime decadenziale delineato dalla norma anzidetta, prima della sua integrazione per effetto dall’art. 38, primo comma, lett. d) del convertito D.L. n. 98 del 201, doveva ritenersi inapplicabile al caso di domanda di riliquidazione di prestazioni solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale. A tal fine, la Corte ha precisato che, per effetto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità; consolidatosi con la recente pronuncia delle Sezioni unite, si riteneva che la decadenza, di cui all’art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, all’art. 6 D.L. n. 103 del 1991 conv. in legge n. 166 del 1991 e all’art. 4 D.L. n. 384 del 1992 approfondimento legge n. 438 del 1992, non trovasse applicazione nei casi in cui la domanda giudiziale fosse intesa al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo all’adeguamento della prestazione già ottenuta, perchè riconosciuta solo in parte e liquidata in un importo inferiore a quello dovuto. Senonchè per effetto dell’art. 38, primo comma, lett. d) del D.L.. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 201 – che ha integrato, con ulteriore comma, l’art. 47 cit., prevedendo l’assoggettabilità; a decadenza (con decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e l’applicabilità di tale disciplina anche ai giudizi pendenti in primo grado al momento di entrata in vigore della norma – si è avuta, con una limitata efficacia retroattiva, una modifica della regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009. Invero, spiegano gli Ermellini, l’espressa previsione di una limitata efficacia retroattiva del regime decadenziale rivela la consapevolezza nel legislatore del carattere modificativo della disposizione introdotta rispetto alla regola giurisprudenziale preesistente. Pertanto, conclude il Collegio, prima della sua integrazione per effetto dall’art. 38, primo comma, lett. d) del convertito D.L. n. 98 del 2011, l’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 doveva ritenersi inapplicabile al caso di domanda di riliquidazione di prestazioni solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.