A tale interrogativo la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, uniformandosi al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha fornito risposta negativa. Invero, affermano gli Ermellini, l’onere della forma scritta ad substantiam, previsto espressamente dall’art. 8, comma 7, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro di cui all’art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984 n. 863), in considerazione del carattere eccezionale di tale contratto e del rigore che ispira la relativa disciplina, richiede la compilazione di un atto a firma di entrambi i contraenti che sia anteriore o, al più, contestuale all’inizio del relativo rapporto, la cui instaurazione non può, perciò, essere il risultato di comportamenti concludenti. Detta forma, in mancanza della quale il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeterminato (rimanendo priva di qualsiasi effetto, compreso quello di una sua possibile trasformazione in clausola di durata minima, la clausola relativa al termine) non è surrogabile da unilaterali dichiarazioni scritte delle parti. Inoltre, conclude la Corte, il suddetto onere di forma si applica non solo all’apposizione del termine ma anche alla specificazione dell’elemento essenziale del contratto rappresentato dalla componente formative, il che significa che è necessario che nel contratto sia indicato almeno nelle sue linee essenziali ed eventualmente, con adeguato riferimento ad altra documentazione – il tipo di formazione cui il contratto mira.