Con la pronuncia in rassegna, i Giudici amministrativi calabresi hanno rammentato che le irregolarità contributive dell’aggiudicatario, seppure rilevate in epoca successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, costituiscono elemento impeditivo per l’affidamento dell’appalto e, dunque, un’impresa aggiudicataria di un appalto deve sì essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali al momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento della gara e anche dopo l’aggiudicazione, in sede di stipulazione ed esecuzione del contratto. Ne consegue che la stazione appaltante, prima di procedere alla stipulazione del contratto, può richiedere il d.u.r.c. e revocare l’affidamento ove questo sia inequivocabilmente non positivo.