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Attività lavorativa durante l’assenza per malattia: è possibile, ma fino ad un certo punto… – Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza 26 settembre 2012, n. 16375
5 Ottobre 2012
Indice delle sezioni disponibili: ARTICOLI
9 Ottobre 2012
Published by Carlo on 9 Ottobre 2012
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    La servitù viene definita dal Codice Civile come il “peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”.
    Quindi, in tanto si può parlare di diritto di servitù in quanto innanzitutto vi siano due fondi (ossia due terreni, due appartamenti, due immobili in genere…) appartenenti a diversi proprietari, dei quali uno subisca uno svantaggio al fine di favorire l’altro.
    Il diritto di servitù può presentare il contenuto più vario.
    Tra quelle che si riscontrano più sovente nella vita di tutti i giorni, abbiamo sicuramente le servitù di passaggio, carraio o meno, (che si ha quando il proprietario di un terreno deve consentire il passaggio attraverso esso al proprietario di altro terreno che non abbia altrimenti un altro modo per raggiungere la strada pubblica), quella di acquedotto o di scarico di acque sovrabbondanti, quella di stillicidio (che consente di far ricadere l’acqua piovana sul fondo vicino), ma anche le servitù di veduta (che consistono nella facoltà di osservare ed affacciarsi sul fondo vicino a distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge), servitù di non sopraelevare, o ancora quelle consistenti nel divieto di costruire/nel tollerare la costruzione fatta ad una certa distanza dal confine, servitù consistenti nella cessione di cubatura e così via.
    Il diritto di servitù può sorgere sia per effetto della volontà delle parti (contratto), sia per atto dell’autorità (sentenza – servitù coattiva), sia a titolo originario per effetto del possesso, attraverso cioè l’acquisto della servitù per decorso del tempo (usucapione) ovvero a causa dell’assetto dei rapporti tra i fondi che precedentemente erano indivisi (destinazione del padre di famiglia).
    Tuttavia esistono ben precisi parametri per la costituzione di servitù coattive od a titolo originario, mentre la costituzione volontaria vale per qualsiasi tipo di servitù.
    Varie sono le problematiche che possono sorgere con riguardo alle servitù; in particolare illustreremo a seguire il caso della violazione di esse da parte del proprietario del fondo, sia di quello cd. servente ( che deve tollerare la servitù), sia di quello dominante (che ne trae vantaggio).
    La tutela del diritto di servitù può rendersi necessaria a fronte di diverse circostanze che si verificano nella quotidianità, ad esempio:

    • sopravvenire di esigenze/bisogni nuovi del fondo dominante, rispetto a quando la servitù fu costituita, che importano necessità di ampliarne/modificarne il contenuto (ad esempio necessità di ampliamento del passaggio per transito di veicoli);
    • innovazioni eseguite dal proprietario del fondo servente, che rendano più difficile l’esercizio della servitù (ad esempio, chiusura del fondo sul quale si esercita il passaggio, attraverso l’apposizione di un cancello);
    • innovazioni eseguite dal proprietario del fondo dominante che rendono più gravosa la situazione del fondo servente (ad esempio, costruzione di immobile ad uso commerciale/residenziale/industriale su fondo precedentemente agricolo con conseguente aumento del passaggio di mezzi e persone);
    • trasferimento unilaterale della servitù in luogo diverso.
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