ESODATI, ECCO LE NORME AD OGGI IN VIGORE!!
Circolare n. 19 del 31 luglio 2012, contenente le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro corredata dal modello di istanza che dovrà essere presentata dal lavoratore che rientri in una delle quattro sotto indicate categorie:
lavoratore che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 – l’istituto dell’esonero si considera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;
lavoratore che alla data del 31 ottobre 2011 risulta essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il quale maturi, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 , in ragione di accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ai sensi dell’articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordo collettivo di incentivo all’esodo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Le istanze potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: [EMAIL=DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it]DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it[/EMAIL]) o all’indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: [EMAIL=DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it]DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it[/EMAIL]) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.
Decreto Legge 95 del 6 luglio 2012 (spending review)
Art.22 – Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
L’articolo 22 interviene circa i soggetti derogati dai nuovi requisiti di accesso alla pensione, introdotti dalla L.214/11, ancorché maturino i requisiti successivamente al 31/12/11.
In sostanza, rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale del 1° giugno scorso, finora non pubblicato in GU e quindi mai entrato in vigore (vedi messaggio Inas 177 del 6/6/12), la norma stabilisce un ampliamento del numero dei derogati, per effetto del risparmio di spesa pubblica realizzato attraverso il decreto legge in esame.
Viene quindi aumentato il numero complessivo dei soggetti salvaguardati, che è incrementato di ulteriori 55.000 unità (65.000 + 55.000 = 120.000).
Le modifiche riguardano:
– i soggetti in mobilità ordinaria e lunga. Viene estesa al 31.12.11 la data entro cui deve essere stato stipulato l’accordo in sede governativa – finalizzato alla gestione delle eccedenze occupazionali, con utilizzo di ammortizzatori sociali – anche se gli interessati risultavano ancora al lavoro alla data del 4.12.11 e non erano ancora stati collocati in mobilità. Tali soggetti, in ogni caso, devono maturare i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione della mobilità. La norma precisa che a costoro continua ad applicarsi la disciplina in materia vigente al 31.12.11, compresa la durata dell’indennità medesima;
– i titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà. Il limite aumenta di ulteriori 1600 persone, rispetto a quanto indicato nel decreto interministeriale del 1° giugno scorso, per i soggetti che, al 4.12.11, non erano titolari di prestazione straordinaria ma il cui diritto all’accesso alla medesima prestazione era stato previsto da accordi stipulati sempre al 4.12.11, ferma restando la permanenza nel Fondo fino al 62° anno di età;
– gli autorizzati ai VV ante 4.12.11. La data di decorrenza della pensione deve collocarsi non più entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/11 (6.12.11), ma entro 36 mesi. Quindi, al massimo entro il 6.12.2014;
– i lavoratori cosiddetti “esodati”. La data di decorrenza della pensione deve collocarsi non più entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/11(6.12.11), ma entro 36 mesi. Quindi, al massimo entro il 6.12.2014.