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Modifica delle condizioni della separazione
29 Febbraio 2012
Cassazione 3060/2012 licenziamento per assenza legittimo anche senza affissione regolamento
1 Marzo 2012
Published by Carlo on 1 Marzo 2012
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    Durante l’assenza del datore per proprie ferie, alla lavoratrice dovrà essere garantita la normale retribuzione (articolo 19, Ccnl del settore domestico).
    Il periodo potrà essere considerato retribuito come ferie qualora
    nella lettera di assunzione si è stabilito che le ferie siano godute in contemporanea al datore.
    Si chiarisce poi che, per il calendario delle festività, in relazione alla Pasqua, il lunedì dell’Angelo è riconosciuto come festivo: dovrà essere osservato il completo riposo (articolo 17, Ccnl), perciò i lavoratori conviventi percepiranno la normale retribuzione mensile (26 giorni retribuiti a fronte di 25 lavorati) mentre a quelli a ore, la festività verrà pagata con 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto.

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    Carlo
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