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RISARCIMENTO TERZO TRASPORTATO Cassazione Civile – Sentenza 23 ottobre 2012 , n. 18159 – Non risarcibile il terzo trasportato consenziente, se l’auto è rubata.
12 Novembre 2012
Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza 5 novembre 2012 , n. 18927 – Dipendente vessato: si al risarcimento dei danni anche senza mobbing
15 Novembre 2012
Published by Carlo on 14 Novembre 2012
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LE NORME CHE REGOLANO L’INDENNITA’ DI MATERNITA (E PATERNITA)

A CHI SPETTA

  • lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati (compresi i dirigenti circ. 76/2006), lavoratori (circ. 41/2006) con contratto di somministrazione di lavoro, lavoratori dipendenti dell’appaltatore, lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo parziale, lavoratore apprendista, lavoratori con contratto di inserimento, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa;
  • lavoratrici dipendenti dalle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate per i periodi dal 1° gennaio 2009 – circ. 114/2008;
  • lavoratrici disoccupate o sospese da meno di 60 giorni;
  • lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti normali – circ. 254/1994 – circ. 60/2002 o alla indennità di mobilità circ. 150/93;
  • lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti circ. 4/2006
  • lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni e meno di 180, non assicurate contro la disoccupazione, in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità;
  • lavoratrici sospese da oltre 60 giorni con diritto alla cassa integrazione guadagni;
  • lavoratrici agricole a tempo determinato (OTD) con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell’anno precedente ovvero nell’anno in corso prima dell’inizio della maternità msg 29676/2007 verifica iscrizione – msg 29676/2007);
  • lavoratrici agricole (dirigenti e impiegate) a tempo indeterminato (OTI);
  • collaboratrici domestiche e familiari (COLF e BADANTI) in possesso del requisito di 52 settimane di lavoro nei due anni precedenti ovvero 26 settimane nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità (settimana utile = almeno 24 ore lavorate);
  • lavoratrici dipendenti di cooperative (operaie e impiegate socie o non socie);
  • dipendenti (operaie e impiegate) da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;
  • lavoratrici a domicilio;
  • lavoratrici in distacco sindacale
  • lavoratrici dello spettacolo;
  • lavoratrici impegnate in attività socialmente utili (A.S.U.) o di pubblica utilità (A.P.U.);
  • padri lavoratori (solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre)in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri circ. 8/2003 punto 10 – msg 8774/2007;
  • genitori adottanti o affidatari (padri e madri lavoratori dipendenti) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri (il padre adottivo o affidatario può esercitare il diritto al beneficioin alternativa * quello della madre che vi abbia rinunciato (circ. 97/2001)
  • ai genitori (padri e madri lavoratori dipendenti) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri, in caso di collocamento temporaneo del minore in famiglia ( è da escludersi, invece, la concessione del beneficio, qualora il collocamento avvenga presso una comunità del tipo familiare) msg n. 5748 del 23.02.06

Ai padri lavoratori il congedo per maternità post-partum spetta solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri Circ. 8/2003 punto 10 – msg 8774/2007.
Al lavoratore padre di cui sopra sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro. Circ. 8/2003 punto 10 .
Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Circ. 8/2003 punto 10

* in alternativa = a periodi alterni

NON SPETTA

 

  • Alle lavoratrici non di ruolo del settore pubblico circ. 45/84 punto C – . Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza – circ. 127/90.
  • Alle lavoratrici del Fondo Volo in quanto gli iscritti al fondo volo sono affidati alla gestione previdenziale della Cassa Marittima Tirrena che provvede, per conto dell’Inps, all’accertamento e alla riscossione dei contributi sociali di malattia e di maternità nonché al pagamento delle relative prestazioni economiche. Circ. 249/1983 e circ. 290/91 – contribuzione di malattia-

REQUISITI

Ai fini del diritto alla indennità , l’art. 17 L. n. 1204 del 1971 non richiede altro, in linea di principio, se non che la gestante abbia in atto un rapporto di lavoro con la corresponsione del relativo salario. Circ. 139/1982 -indennità di maternità punto 3 –

LA PRESCRIZIONE

Si prescrive dopo un anno dalla fine dell’evento, in caso di pagamento diretto dopo un anno dal giorno successivo all’ultimo indennizzabile – circ. 149/83 punto 9, 1° capoverso – ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrimestrale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l’indennità in caso di pagamento a conguaglio. circ. 149/83 punto 9, 2° capoverso.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo (rinvia l’inizio della decorrenza della prescrizione o la sospende se la prescrizione ha già iniziato il suo corso) dei termini di prescrizione conseguentemente la presentazione della domanda di maternità sospende la prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa. Msg. n. 9937 del 31.3.2006.

Il procedimento amministrativo può estrinsecarsi in diverse ipotesi applicative quindi il periodo di sospensione della prescrizione cambierà a seconda delle situazioni Msg. n. 9937 del 31.3.2006.

In caso di mancata presentazione della domanda la prescrizione decorre dal giorno successivo alla cessazione del periodo indennizzabile Msg. n. 9937 del 31.3.2006 , la presentazione del “certificato di assistenza al parto” o autocertificazione attestante il rapporto di parentale madre/figlio, ai fini della prescrizione produce gli stessi effetti della domanda di congedo di maternità , se accompagnato dalla richiesta scritta della lavoratrice madre di voler fruire della prestazione di maternità.

La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte ( istanze, sollecitazioni, intimazioni ecc.) circ. n. 63 del 07.03.1991 punto 2 presentate dal lavoratore da un ente di Patronato o dal legale rappresentante del lavoratore stesso, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta o, se la stessa viene inviata, dalla data di ricezione all’Istituto.

Può essere interrotta, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell’Istituto.

QUANDO E QUANTO

ANTE PARTUM

La lavoratrice dipendente (occupata, disoccupata, sospesa, agricola, non agricola, a domicilio, colf o badante) ha diritto alla indennità come di seguito indicato, sostitutiva della retribuzione, per ante partum circ. 134382/82 punto 2

  • per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (si calcolano senza includere la data presunta del parto msg n. 18311 del 12.07.2007);
  • per l’eventuale periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto;
  • per i periodi di astensione obbligatoria ante-partum anticipati, disposti dalla direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro; circ. 247/96 – circ 45/2000

N.B.: I due mesi precedenti la data presunta del parto, sulla base dell’interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1401/2001, si calcolano, come su detto, senza includere la data presunta del parto esempio: se la data presunta del parto è fissata al 15 agosto, la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro ed a percepire la relativa indennità dal giorno 15 giugno al 14 agosto – msg n. 18311 del 12.07.2007 – Le disposizioni emanate con la circ. 134382/82 nota 4 e 5 si debbono ritenere rettificate sulla base della sentenza su menzionata.

POST PARTUM

La lavoratrice dipendente (occupata, disoccupata, sospesa, agricola, non agricola, a domicilio, colf o badante) ha diritto alla indennità come di seguito indicato, sostitutiva della retribuzione, per post partum circ. 134382/82 punto 2

  • per i 3 mesi successivi al parto decorrenti dal giorno successivo alla data stessa circ. 134382/82 punto 2;
  • per i periodi di astensione obbligatoria post-partum prolungati fino a 7 mesi dopo il parto dalla direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro. Circ. 72/89

La lavoratrice ha diritto all’indennità post-partum anche nei casi in cui:

  • il bambino sia nato morto;
  • il bambino sia deceduto successivamente al parto;
  • ci sia stata una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.

Si ha diritto al post partum anche in caso di adozione, affidamento o di collocamento del minore in famiglia.

Il congedo di maternità post partum spetta anche ai padri solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri Circ. 8/2003 punto 10. Lamorte dell’altro genitore va certificata con il certificato di morte o può essere sottoscritta dichiarazione sostitutiva msg 8774/2007. La grave infermità non prevede la necessaria ospedalizzazione della madre inferma, il padre richiedente è tenuto a fornire specifica certificazione medica, tale certificazione sarà posta all’esame del medico di sede per la valutazione della compatibilità della infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato msg 8774/2007. L’abbandono del figlio da parte dell’altro genitore va documentato con le dovute modalità msg 8774/2007.
Al lavoratore padre di cui sopra sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro. Circ. 8/2003 punto 10.
Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Circ. 8/2003 punto 10

N.B.:
Nel caso di abbandono del figlio durante i tre mesi successivi al parto, alla madre non spetta più l’indennità dal momento dell’abbandono.

PARTO PREMATURO

Nel caso di parto prematuro l’indennità spetta per il periodo ante-partum non goduto sommato alla fine del periodo post-partum fino a un massimo di 5 mesi, purché la lavoratrice non abbia ripreso l’attività lavorativa.circ.231/1999 – circ. 45/2000 punti B,C,D – circ. 109/2000 punto 5

  • Per il Parto prematuro avvenuto quindi prima dei previsti due mesi di astensione ante partum dovrà essere riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a tre mesi, più i due mesi di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, secondo quanto previsto dalla circolare n. circ.231/1999 – circ. 45/2000

Non sono riconoscibili i giorni precedenti i due mesi suddetti.

  • Parto prematuro e interdizione anticipata dall’Ispettorato del lavoro. Quanto detto nel paragrafo precedente vale anche se il parto prematuro si verifica durante il periodo diinterdizione anticipata disposta dall’Ispettorato del Lavoro. Dovranno quindi anche in questo caso essere aggiunti ai tre mesi dopo il parto, i soli “normali” due mesi di astensione obbligatoria prima del parto, escludendo, cioè i giorni non fruiti a titolo di interdizione anticipata. circ. 45/2000
  • Parto prematuro e interdizione prorogata dopo il parto dall’Ispettorato del Lavoro. I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto devono essere aggiunti al termine dei mesi di proroga dell’astensione dopo il parto disposta, anche preventivamente, dall’Ispettorato ai sensi dell’art. 3 della citata legge,con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo post partum di maggiore durata (circ. n. 62 del 29.04.2010)

Anche al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro. Circ. 8/2003 punto 10

Per poter fruire del prolungamento dell’astensione post-partum. circ. 109/2000 punto 5 la legge stabilisce un limite di 30 giorni per la presentazione della certificazione (o dichiarazione sostitutiva) relativa alla data del parto,

N.B.: Il periodo di 5 mesi è riconosciuto anche se il parto prematuro è avvenuto prima dei 2 mesi dalla data presunta del parto.

FLESSIBILITÀ

Nel caso in cui la lavoratrice chieda di fruire della flessibilità (circ. 109/2000 punto 4 – circ. 152/2000 – circ. 8/2003 punto 4),l’indennità è riconosciuta anche soltanto per il mese precedente la data presunta del parto, anziché i 2 mesi precedenti, con spostamento del periodo di astensione non fruito prima del parto al periodo successivo al parto, fino al prolungamento di 4 mesi di congedo.
L’esercizio di tale facoltà, è subordinato alla attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché a quella del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria.

La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve necessariamente essere presentata all’Inps in data antecedente alla fruizione del congedo (MSG 15195/2006 del 25/05/2006 ). La domanda di flessibilità può essere accolta anche se presentata oltre il 7° mese di gravidanza, purché le previste attestazioni del medico specialista siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza msg 13279/2007.
Quanto precede nel presupposto che la lavoratrice abbia continuato a lavorare nel periodo in questione.

Possono essere accolte le sole domande di flessibilità a corredo delle quali siano allegate certificazioni sanitarie aventi data non successiva alla fine del 7° mese. Le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data successiva a quella della fine del 7° mese,dovranno essere integralmente respinte. msg 13279/2007

Al lavoratore padre nei casi:

  • di morte,
  • grave infermità o malattia della madre,
  • abbandono del bambino da parte della stessa

sono riconosciuti i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Circ. 8/2003 punto 10

Documentazione da allegare alla domanda di congedo di maternità in caso di flessibilità:

  • richiesta di avvalersi della facoltà di usufruire della flessibilità del congedo di maternità. Tale richiesta può essere espressa compilando il campo predisposto del modello di domanda di congedo per maternità (Mod. Mat.) ;
  • attestazione del ginecologo del SSN o con esso convenzionato rilasciata nel corso del 7° mese di gravidanza
  • certificazione medica rilasciata dal medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria, rilasciata nel corso del 7° mese di gravidanza, in cui sono riportate:
  • le generalità dell’interessata;
  • le indicazioni sul datore di lavoro;
  • la sede dove l’interessata presta il proprio lavoro;
  • le mansioni alle quali l’interessata è addetta;

* in mancanza del medico aziendale dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che in azienda o per le attività svolte dalla lavoratrice interessata non esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro

Interruzione flessibilità circ. 152/2000 6° e 7° capoverso
La flessibilità può essere interrotta su istanza della lavoratrice o per malattia.
Flessibilità e malattia circ. 152/2000 6° e 7° capoverso
Il periodo di flessibilità anche se già accordato, si interrompe con l’insorgere di un periodo di malattia in quanto ogni malattia intervenuta in quel periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro.
Il differimento successivo al parto consisterà nelle giornate di astensione obbligatoria ante partum non godute che sono state oggetto di flessibilità (cioè quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa comprese le festività)

Flessibilità e congedo parentale per altro figlio circ. 8/2003 punto 4

Si precisa, infine, che la domanda della lavoratrice che, pur essendo stata autorizzata alla flessibilità, e, quindi, allo svolgimento di attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, chiede di fruire in questo stesso mese del congedo parentale per un altro figlio, può essere accolta. Può essere accolta anche la richiesta di ferie. In ogni caso, il congedo di maternità spetterà alla suddetta lavoratrice per tutta la sua prevista durata complessiva.

INTERDIZIONE DAL LAVORO (ISPETTORATO)

  • Interdizione anticipata circ. 396/1982 parte 2° par. 5 – circ. 72/1989 – circ. 247/96– circ. 45/2000 – msg n. 343/2003 -circ 50/2005
    La Direzione provinciale del lavoro sezione Ispettorato può disporre , sulla base di accertamento medico, l’inizio anticipato dell’interdizione obbligatoria all’80% della retribuzione quando:
  • la gestazione sia caratterizzata da gravi complicanze o possa aggravare preesistenti forme morbose; lettera a ( “nel caso di gravi complicanze della gravidanza e di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, riguardano esclusivamente le condizioni fisiche riferite alla gravidanza, condizioni fisiche che impedirebbero lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, anche di quella che potrebbe essere nuovamente intrapresa dalla lavoratrice);
  • le condizioni di lavoro o ambientali appaiano pregiudizievoli alla salute della gestante o della creatura; lettera b (“quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” sono strettamente connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta)
  • la gestante sia addetta al trasporto e al sollevamento di pesi o a lavori pericolosi, faticosi e insalubri e non possa essere spostata ad altre mansioni lettera c (“quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12”), del comma 2 dell’art. 17 del T.U., nonché le interdizioni prorogate ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto, sono strettamente connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta.

* Interdizione posticipata circ. 396/1982 parte 2° par. 5 – circ. 72/1989 – circ. 247/96– circ. 45/2000 – msg n. 343/2003 -circ 50/2005

La Direzione provinciale del lavoro sezione Ispettorato può disporre , sulla base di accertamento medico, il posticipo dell’astensione per il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto. circ. 72/1989 all’80% della retribuzione.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione economica di maternità, non dovranno essere indennizzati dopo la cessazione del rapporto di lavoro i periodi di interdizione (anticipata e/o prorogata) riconosciuti dalle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi delle lett. b e c dell’art. 17 del D. Lgs. 151/2001 , senza che le Direzioni stesse fossero a conoscenza di una successiva cessazione del rapporto di lavoro, richiedendo quindi, se del caso, alle Direzioni suddette la rettifica dei provvedimenti emessi prima di conoscere la cessazione del contratto. circ 50/2005

– Se l’interdizione anticipata di cui alla lettera a), comma 2, dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 viene concessa con vari provvedimenti e con soluzione di continuità tra l’uno e l’altro, l’indennità di maternità non è erogabile qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la sospensione o cessazione del rapporto di lavoro e i provvedimenti stessi. circ 50/2005

ADOZIONE, AFFIDAMENTO O COLLOCAMENTO TEMPORANEO IN FAMIGLIA

Adozione o affidamento Circ. 16/2008

Per gli ingressi in famiglia avvenuti nell’anno 2007, potranno essere indennizzati i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell’anno 2008 purché fruiti entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
Gli eventuali periodi di astensione fruiti a titolo di ferie, congedo parentale ecc. nei 5 mesi decorrenti dall’ingresso in Italia del minore, potranno essere commutati su domanda, in congedo di maternità e indennizzati.
I periodi di permanenza all’estero, ricadenti nell’anno 2007, non potranno essere indennizzati anche se si riferiscono ad ingressi in Italia avvenuti nel 2008.

Indennità di maternità e adozione Circ. 16/2008

 

  • nel caso di adozione nazionale, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia + il giorno di ingresso stesso per i periodi di effettiva astensione dal lavoro, anche nell’ipotesi in cui l’adottato raggiunga la maggiore età durante il congedo . punto 1.1;
  • nel caso di adozione internazionale , l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore + il giorno dell’ingresso stesso, per i periodi di effettiva astensione dal lavoro. Tale ingresso risulterà dalla autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fermo restando la durata massima di 5 mesi e 1 giorno, il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia può essere fruito, anche frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso in Italia del minore. Per la fruizione dei congedi e dell’indennità è necessarial’astensione dal lavoro. La lavoratrice per i periodi di permanenza all’estero può avvalersi anche di periodi di congedo né indennizzati né retribuiti. punto 1.2

Quanto detto trova applicazione anche nei casi in cui, al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo.

Indennità di paternità – adozione e affidamento Circ. 16/2008

Spetta al lavoratore subordinato per tutta la durata ( 5 mesi più 1 giorno) del congedo di maternità o per la parte residua qualora si verifichi:

  • decesso o grave infermità della madre
  • abbandono
  • affidamento esclusivo
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche parzialmente.

Al padre richiedente il congedo di paternità spetta alle stesse condizioni previste per la madre. Circ. 16/2008

Indennità di maternità e affidamento Circ. 16/2008

La lavoratrice che prende in affidamento ( NON preadottivo) un minore ha diritto, nei 5 mesi successivi alla data di affidamento del minore, a un periodo di astensione dal lavoro pari a 3 mesi. Tale congedo, nei 5 mesi successivi all’affidamento, può essere fruito in modo frazionato o continuativo . punto 1.3

Congedo di paternità in caso di adozione o affidamento Circ. 16/2008 punto 2

Il congedo di maternità può essere riconosciuto anche nell’ipotesi di collocamento temporaneodel minore in famiglia (è da escludere nel caso in cui il collocamento temporaneo avvenga in una comunità di tipo familiare) con le stesse modalità dell’adozione o affidamento. Msg n. 5748 del 23.02.2006

N.B. Qualora la lavoratrice fruisca del congedo in occasione del collocamento temporaneo in famiglia, per lo stesso minore non potrà avvalersi di un ulteriore periodo in caso di successivo affidamento preadottivo o adozione. Msg n. 5748 del 23.02.2006

LE GIORNATE INDENNIZZABILI

L’indennità giornaliera di maternità spetta per tutte le giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza obbligatoria.

Alle operaie (comprese le apprendiste e le agricole) l’indennità spetta per le giornate feriali (con esclusione delle domeniche e delle festività) incluse nel periodo di astensione.

Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari l’indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta con gli stessi criteri previsti per le operaie (art. 4 D.P.R. 31 dicembre …….)

Alle impiegate l’indennità spetta per tutte le giornate incluse nel periodo di astensione con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.

La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui ha sede l’azienda non deve essere indennizzata qualora l’azienda sia tenuta, per legge o per contratto, ad erogare per la stessa giornata la normale retribuzione.
Nei casi in cui, per effetto dello stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, le lavoratrici di cui sopra (impiegate, operaie e apprendiste) non ricevono, per legge o per contratto, alcun trattamento economico per le festività nazionali e infrasettimanali comprese nel periodo di’ maternità, l’indennità è dovuta anche per le predette festività.

Nel caso di prestazioni lavorative limitate ad alcuni giorni della settimana, l’indennità spetta solo per le giornate che sarebbero state retribuite se la dipendente non fosse stata assente

IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ

La misura dell’indennità è pari all’ 80% della retribuzione giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nel periodo di astensione obbligatoria.

LE PARTICOLARITÀ

Part-Time Verticale (Circ. 87/1999) circ. 41/2006 punto 6.2

  • l’indennità di maternità spetta per tutto il periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa, quando l’astensione obbligatoria inizia nel corso di una fase lavorativa;
  • l’indennità di maternità spetta per tutto il periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa, quando l’astensione obbligatoria inizia entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato;
  • l’indennità di maternità spetta per le sole giornate di astensione incluse nei periodi di prevista ripresa lavorativa (non va corrisposta,quindi, per le giornate comprese nella pausa contrattuale), quando l’astensione obbligatoria inizia oltre 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato.

Nel caso in cui la lavoratrice e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità non sarà quella del periodo di paga precedente l’inizio del congedo ma quella dovuta per l’attività lavorativa a tempo pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi obbligatoriamente dal lavoro. Msg 11635 del 13.04.2006

Lavoratrice saltuaria circ. 182/97 punto 2

La lavoratrice saltuaria si colloca in quelle fattispecie contrattuali caratterizzate da prestazioni lavorative abitualmente prestate in maniera del tutto episodica, che non risultano, perciò, predeterminate nella loro effettuazione. Per tali fattispecie la retribuzione da prendere a base per il calcolo, sarà computata dividendo quanto percepito dal lavoratore nel periodo da considerare non per il numero delle giornate lavorate o retribuite bensì per il numero di giornate feriali (ovvero di calendario, se impiegati) cadenti nel periodo stesso.

Lavoratrice dello spettacolo (saltuaria a termine o a prestazione)

Per tale lavoratrice l’indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità circ. 254/1994, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità è la retribuzione media giornaliera del mese immediatamente precedente (entro il massimale di euro 67,14) l’inizio del congedo di maternità msg. 4721/1998, nel caso in cui nel mese precedente l’inizio del congedo non sia stato svolto l’intero periodo lavorativo mensile si dividerà l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo retributivo di riferimento per il numero dei giorni lavorati o retribuiti risultanti dal periodo stesso. circ. 60/2002.Se nel mese precedente non è stata svolta alcuna prestazione lavorativa, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dovrà essere quella del mese ancora precedente e qualora anche quest’ultima manchi, quella in cui inizia il congedo di maternità o in cui è rinvenibile una prestazione di lavoro dante titolo alla indennità circ. 60/2002.
La domanda di maternità obbligatoria dovrà essere presentata sul modello Mod/Mat Lavoratrici dipendenti circ. 60/2002 msg 20584 del 20/07/2006.

Lavoratrice intermittente circ. 41/2006

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’indennità viene anticipata, generalmente, dal datore di lavoro per conto dell’Inps.
Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato operai agricoli e ai florovivaisti a tempo indeterminato, agli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria a tempo indeterminato, ai dipendenti da cooperative e da consorzi agricoli, ai dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario a decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di competenza del II trimestre 2007(scadenza 31 luglio 2007) quindi dal 1.10.2007, il pagamento della maternità avverrà con il metodo del conguaglio. circ. 81/2007 – msg 14346/2007- circ. 118/2007

N.B.: Nel caso la Direzione Provinciale del Lavoro comunichi all’Inps la mancata anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro, si procederà al pagamento diretto delle somme non percepite dalle lavoratrici qualora le stesse si rivolgano all’Inps per il pagamento diretto, una volta esperiti i controlli previsti (msg. 5486 del 21/02/2006).

Viene pagata, invece, direttamente dall’Inps:

  • alle lavoratrici stagionali;
  • alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da non oltre 60 giorni che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale;
  • alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da oltre 60 giorni che fruiscono, all’inizio della maternità, dell’indennità di disoccupazione, di mobilità o di integrazione salariale con pagamento diretto da parte dell’Inps;
  • alle lavoratrici agricole dipendenti (facoltativamente se a tempo indeterminato – circ. 118/2007);
  • piccoli coloni e compartecipanti familiari;
  • alle colf e alle badanti;
  • alle lavoratrici dello spettacolo con contratto a termine o a prestazione o a giornata, ecc. – circ 119/1980 punto 3 –

La dichiarazione dei dati salariali da parte dei datori di lavoro (su mod. ind. mal. 1 e mod. ind. mal. 2) ai fini del calcolo della indennità è stata abolita. Il pagamento diretto della indennità è effettuato utilizzando le informazioni integrate contenute nella denuncie retributive mensili (e-mens) circ. 94/2009

MODALITÀ DEL PAGAMENTO DIRETTO

Nei casi di pagamento diretto l’interessato deve inoltrare all’Inps espressa richiesta indicando una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del percettore:
  • da un documento di riconoscimento;
  • dal codice fiscale;
  • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel in Posta Prioritaria.

Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN).
Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta:

  • il legittimo beneficiario dovrà fare una dichiarazione di responsabilità per mancata riscossione;
  • la sede Inps competente dovrà riemettere il pagamento e contestualmente denunciarel’accaduto alla competente autorità. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per il recupero delle somme indebitamente riscosse (msg. 14680 del 12.05.2004).

I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all’estero (msg. 000237 del 9.4.2003).

Con decorrenza 1/01/1998 l’Inps è Sostituto di Imposta per le prestazioni temporanee relativamente ai pagamenti diretti dell’indennità economica di maternità, quindi effettua detrazioni fiscali ed emette la relativa certificazione fiscale

N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN).

Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta :

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Carlo
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