NOTIFICHE A MEZZO POSTA
La notifica di un atto consegnato dall’agente postale al portiere dello stabile, in assenza del destinatario e di persone abilitate alla ricezione degli atti, rispondente al meccanismo originario di cui all’art. 7, terzo comma, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, non può più considerarsi valida alla stregua della modifica introdotta dall’art. 36, comma 2-quater, del Decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248
, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 2008 n. 31.
Tale disposizione ha aggiunto un ulteriore (ultimo) comma nel citato art. 7, secondo cui, se il piego «non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata». Ciò in quanto il legislatore, evidentemente, poiché l’atto da notificare non viene, in questo caso, consegnato materialmente al portiere dall’ufficiale giudiziario, bensì dall’agente postale, ha creduto opportuno introdurre un ulteriore sistema di garanzia per il destinatario.
A norma del citato art. 36, comma 2-quinquies, detta novità si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 890/1982, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 248/2007 (10 marzo 2008).