locazione
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che l’illegittimo rifiuto del locatore di ricevere in restituzione la cosa locata esclude la mora del conduttore, quindi l’obbligo di pagare il canone, pur se eseguita tramite offerta non formale.
Invero, la Corte, allineandosi alla più recente e largamente prevalente giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che l’offerta non formale di restituzione, formulata ai sensi dell’articolo 1220 cod. civ., se illegittimamente rifiutata dal locatore, esclude la mora del conduttore non solo agli effetti del risarcimento dei danni, ma anche quanto all’obbligo di pagare il corrispettivo convenuto, ai sensi dell’articolo 1591 cod. civ..
Deve essere negata efficacia all’offerta non formale quando ricorrono, nella sostanza, peculiari ragioni idonee a giustificare il permanere dell’obbligo di pagamento del canone: per esempio per il fatto che il conduttore ha continuato ad occupare i locali, nonostante l’offerta di restituzione, o perchè l’offerta è stata comunque considerata non seria; o perchè sussiste un legittimo interesse del locatore a rifiutare l’offerta, in quanto il bene è deteriorato e se ne esige la restituzione in pristino a cura e spese del conduttore.
Quando invece l’offerta di restituzione sia seria e completa e l’immobile venga di fatto liberato, contestualmente all’offerta non formale, e l’accettazione dell’offerta non comporti per il locatore alcun sacrificio dei suoi diritti o dei suoi legittimi interessi, poichè le parti concordano sul fatto che i lavori di ripristino saranno eseguiti dallo stesso locatore, dietro rimborso delle spese, non vi è ragione di negare efficacia all’offerta di restituzione, pur se non formale, anche per quanto concerne la cessazione dell’obbligo di corrispondere il canone o l’indennità di occupazione.