La Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013), pubblicata nel supplemento ordinario n. 212 della “Gazzetta Ufficiale” n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce l’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della fattura semplificata. Il nuovo articolo 21-bis del Dpr n. 633/1972, cosi come modificato dalla sopra menzionata legge, prevede, infatti, che le fatture di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché le fattura rettificative possano essere emesse in modalità semplificata recando almeno le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.
In pratica la nuova tipologia di fattura semplifica sia i dati del cliente (basterà indicare il codice fiscale o il numero di partita Iva), sia l’oggetto dell’operazione (basterà indicare la descrizione dei beni/servizi), e sia l’indicazione dell’importo complessivo lordo (basterà indicare l’importo dell’Iva incorporata oppure soltanto l’aliquota). E’ stato previsto, inoltre, che un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze potrà innalzare fino a quattrocento euro il limite di cento euro sopraccitato, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti.
Infine, il nuovo articolo 21 di cui si discute ha recepito una nuova definizione di fattura elettronica intendendo con ciò una fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; si prevede altresì che il ricorso alla fattura elettronica sia subordinato all’accettazione da parte del destinatario.