E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 890 del 16 gennaio scorso.
Precisamente, la Suprema Corte ha ribadito che il licenziamento del dirigente non deve trovare fondamento in una giusta causa o in un giustificato motivo, nè vi è l’obbligo per l’azienda di ricollocare il dirigente in posizioni equivalenti. In altri termini, la Corte ha affermato che il licenziamento del dirigente è sempre possibile per l’azienda, anche in mancanza di giusta causa o giustificato motivo, né l’azienda deve dimostrare di aver ottemperato al tentativo di repechage, salvo il caso in cui il licenziamento non sia pretestuoso o arbitrario.
Ad avviso dei Giudici, pertanto, la scelta, avvenuta nel caso di specie, di accorpare in capo all’amministratore delegato i compiti del direttore generale non deve ritenersi arbitraria, né tanto meno pretestuosa, in quanto non serve a sopprimere la posizione lavorativa per giustificare il licenziamento del dirigente, essendo sufficiente che la suddetta posizione venga accorpata in capo ad altri.
Adriana Costanzo
ALLEGATO •