Dipendenti pubblici, il disposto dell’art. 34 del D. Lgs. 165/2001 si configura come una norma speciale e il suo regime sanzionatorio esclude la conversione del contratto a tempo determinato in tempo determinato. Detto regime risulta pertanto alternativo a quello dell’art. 5 del D. Lgs 368/2001.
Art. 34 – Gestione del personale in disponibilità.
1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico disospensione del relativo rapporto di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici noneconomici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio deiministri forma e gestisce l’elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale delpersonale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle struttureregionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzandoopportune forme di coordinamento con l’elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l’elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui aldecreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle qualisono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altreamministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,n. 469, nel provvedere all’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, si adeguano aiprincìpi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all’indennità di cui all’articolo33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilanciodell’amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero alraggiungimento del periodo massimo di fruizione dell’indennità di cui al medesimo comma 8. Ilrapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previstonell’articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento indisponibilità sono corrisposti dall’amministrazione di appartenenza all’ente previdenziale diriferimento per tutto il periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazioneprofessionale del personale trasferito ai sensi dell’articolo 33 o collocato in disponibilità e perfavorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilitàvolontaria.
6. Nell’àmbito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge 27dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sonosubordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscrittonell’apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto delcollocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate perla formazione e la riqualificazione del personale nell’esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative alcollocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.