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Per giustificare il licenziamento del dirigente, non serve sopprimere la posizione lavorativa, essendo sufficiente che l’anzidetta posizione venga accorpata in capo ad altri. Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza 16 gennaio 2013, n. 890
28 Gennaio 2013
Mancata indicazione nell’atto di appello del giorno dell’udienza – Cassazione Civile – Sentenza 19 gennaio 2013, n. 23440
30 Gennaio 2013
Published by Carlo on 29 Gennaio 2013
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PAUSA CAFFE’

Il ritiro di acqua e caffè dal distributore automatico, a distanza di pochi minuti dall’inizio del turno mattutino, costituisce un comportamento non conforme a canoni di diligenza e scrupolo professionale.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento si pronuncia in materia di pubblico impiego, affrontando una peculiare questione relativa ai doveri di servizio degli appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione. In particolare, con la sentenza in rassegna, il Collegio ha modo di soffermarsi, brevemente, sulla correttezza o meno di una pratica diffusa negli ambienti di lavoro: la pausa caffè. La passione, tutta mediterranea, per la caffeina, fonte di ispirazione di celebri canzoni, per i Giudici del Tribunale di Trento, comportando l’allontanamento dalla postazione di lavoro, non costituisce una pratica conforme ai doveri di servizio, specie se perpetrata a pochi minuti dall’inizio del turno mattutino. In proposito, i Giudici affermano che il ritiro di acqua e caffè dal distributore automatico, a distanza di pochi minuti dall’inizio del turno mattutino, non costituisce certo l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, ma solo un comportamento (forse diffuso, ma) non conforme a canoni di diligenza e scrupolo professionale, in base ai quali non sembra certo decoroso andare a prendere il caffè immediatamente all’inizio del turno, quando si presume che una persona già abbia fatto la colazione mattutina.

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Carlo
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