MANCATA INDICAZIONE GIORNO UDIENZA
Con la sentenza in commento, la Cassazione, ha affermato che ove nell’atto di appello manchi l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione la relativa nullità è sanata, con effetto sin dalla notificazione dello stesso atto di appello, dalla costituzione del convenuto, la quale, anche se avvenuta quando sia già decorso il termine di impugnazione, vale ad escludere l’inammissibilità dell’impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con ciò rendendo applicabile all’atto di citazione in appello la normativa dell’art. 164 c.p.c., dettata per il giudizio di primo grado (in forza del dettato dell’art. 359 c.p.c.).
La Corte ha precisamente rammentato che qualora l’atto di appello non contenga l’avvertimento previsto dall’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., in mancanza di costituzione dell’appellato, il giudice deve ordinare la rinnovazione della citazione e tale rinnovazione opera la sanatoria dell’atto con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 164, comma 2, c.p.c.. Analogamente il giudice deve provvedere ove nell’atto di citazione manchi la data dell’udienza di prima comparizione, con identico effetto di sanatoria, giacché per il processo di appello l’art. 350 c.p.c. prevede specificamente che il giudice nella prima udienza verifichi la regolare instaurazione del giudizio, e quando occorra, disponga che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello. Tale ultima disposizione, in correlazione con la generica previsione della verifica della regolarità della instaurazione del giudizio, conferma – in mancanza di una disciplina specificamente derogatoria – l’applicabilità anche al giudizio di appello del disposto dell’art. 164 c.p.c., con la distinzione conseguente, quanto agli effetti della rinnovazione.