CORTE DI CASSAZIONE
Con la sentenza in commento, gli Ermellini hanno confermato che la strage di Ustica avvenne a causa di un missile e non di un’esplosione interna del Dc-9 Itavia e che lo Stato dovrà risarcire i familiari delle vittime per non aver garantito, con sufficienti controlli dei radar civili e militari, la sicurezza dei cieli.
La Corte ha così respinto il ricorso presentato dal Ministero della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti e confermato la tesi del missile della Corte di Appello di Palermo, ritenendola “abbondantemente e congruamente motivata”.
La Cassazione ha accolto, quindi, le richieste risarcitorie presentate dai familiari di alcune delle vittime della strage, confermando che il controllo dei radar sui cieli non fu, all’epoca, adeguato.
Precisamente, i Giudici hanno respinto la tesi sostenuta dal Ministero della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti ad avviso dei quali il disastro si era ormai prescritto e non si poteva loro imputare l’omissione di condotte doverose in assenza di prova circa l’effettivo svolgimento dell’evento. Sul punto, la Cassazione ha replicato che è pacifico l’obbligo delle amministrazioni di vigilare sulla sicurezza dei voli e che l’evento stesso della strage di Ustica dimostra, in ogni caso, l’avvenuta violazione di una norma cautelare. Invero, precisa la Cassazione, l’omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l’esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell’evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell’obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l’evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell’esonero dalla responsabilità che il soggetto tentato a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell’esistenza del pericolo. E’indubbio, pertanto, che nel caso di specie le Amministrazioni avessero l’obbligo di garantire la sicurezza dei voli e che l’evento stesso dimostra la violazione della norma cautelare.