MALATTIA DEL LAVORATORE
Con la sentenza in epigrafe, la corte di Cassazione ha affermato che la riconosciuta dipendenza della malattie da una causa di servizio implica necessariamente che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall’ambito dell’articolo 2087 del c.c..
Ne consegue che nessun risarcimento del danno per infermità contratta durante l’attività lavorativa può essere riconosciuto al dipendente ove il danno lamentato derivi dalla natura stessa dell’attività lavorativa.
Precisamente, non potrà invocarsi l’inosservanza ad opera del datore di lavoro dell’art. 2087 c.c. ove l’infermità derivi dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa.
In ogni caso, ove si intenda far valere la responsabilità datoriale ex articolo 2087 c.c, spetta al lavoratore provare in primis il danno alla salute, poi l’ambiente di lavoro pregiudizievole e, soprattutto, il nesso causale tra questi.
Facendo leva su quanto precede, la Corte, nel caso di specie, ha respinto la richiesta di risarcimento per lo stress subito a causa del presunto mobbing operato dal datore di lavoro avendo la perizia medica, disposta nel procedimento, escluso un rapporto causale tra lo stress subito dal dipendente e l’insorgenza del morbo di Chron e del diabete, malattie per le quali era stato riconosciuto al lavoratore un equo indennizzo in quanto patologie derivanti da causa di servizio.