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NOTIFICA EX ART. 140 C.P.C. – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.3 11-14/01/2010
30 Aprile 2013
Avvocato esperto in eredità e successioni
28 Maggio 2013
Published by Carlo on 13 Maggio 2013
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RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE

Nell’ipotesi di colpa del datore di lavoro, in caso di infotunio sul lavoro, il lavoratore ha diritto, sia all’indennizzo INAIL, sia quale danno temporaneo che eventualmente permanente (se il danno conclamato è valutato almeno 6%, al di sotto di detta soglia l’INAIL non paga indennizzi per danno permanente), che al risarcimento danno differenziale sino a giungere al risarcimento del danno non patrimoniale pieno.
In ipotesi diversa, infatti, il lavoratore infortunato sarebbe trattato diversamente da un qualsiasi cittadino che ad esempio subisse senza colpa un sinistro stradale.

Vi riporto un esempio concreto trattato dalla giurisprudenza:

Il, nel caso in esame, lavoratore aveva subito un infortunio sul lavoro con postumi invalidanti permanenti del 28% e con un’invalidità temporanea di 32 giorni al 100%, 120 giorni al 75% e 330 giorni al 50%.
La quantificazione del danno, a seguito di CTU, era stata così determinata:
– € 14.350,00 a titolo di invalidità temporanea;
– € 89.147,00 a titolo di invalidità permanente;
– € 30.000,00 a titolo di personalizzazione del risarcimento in ragione delle altre componenti del danno non patrimoniale;
– nulla a titolo di danno patrimoniale, nemmeno allegato dal ricorrente.
Per il danno assicurato, il lavoratore era stato indennizzato dall’INAIL sotto forma di rendita, il cui valore capitale, al tempo del giudizio, ammontava a complessivi € 107.862,00, di cui € 43.000,00 a titolo di danno biologico, ed € 64.800,00 a titolo di danno patrimoniale.
Il punto nodale della questione era, quindi, determinare se, ai fini del risarcimento del danno del lavoratore, gli importi allo stesso spettanti a seguito del giudizio e quelli già percepiti in forma capitale dall’INAIL andassero comparati per poste omogenee (biologico con biologico e rimanendo, invece, il patrimoniale indennizzato dall’INAIL a parte, visto che, in sede civilistica, tale voce di danno non era stata fatta valere), ovvero raffrontando quanto spettante secondo i criteri civilistici a titolo di danno biologico e quanto percepito a titolo di indennizzo nella globalità delle poste assicurate (quindi, biologico più patrimoniale).
Perchè, nel primo caso al lavoratore sarebbe spettato, oltre ai € 30.000 a titolo di personalizzazione del risarcimento ed ai € 14.350,00 a titolo di invalidità temporanea – voci di danno non coperti dall’indennizzo INAIL (c.d. danno complementare, o, anche, danno differenziale qualitativo) – la differenza fra quanto riconosciuto in corso di causa a titolo di danno biologico permanente (€ 89.147,00) e quanto liquidato in forma capitale dall’INAIL sempre (e solo) allo stesso titolo (€ 43.000,00) e, quindi, l’ulteriore somma di € 46.147,00.
Nel secondo caso, invece – e, quindi, nel caso in cui le poste in gioco andassero comparate integralmente – al lavoratore non sarebbe spettato nulla a titolo di biologico differenziale (quantitativo), dal momento che quanto liquidato complessivamente dall’INAIL (€ 107.862,00, biologico più patrimoniale) era di gran lunga superiore a quanto sarebbe spettato al lavoratore a titolo di danno biologico secondo i criteri civilistici, posto che nulla il lavoratore aveva subito a titolo di danno patrimoniale.
Il Giudice di Venezia ha aderito a tale seconda impostazione, affermando che, diversamente, “si verificherebbe un indebito arricchimento del danneggiato, il quale riceverebbe un risarcimento del danno biologico puro dal datore di lavoro e dall’INAIL un maggior danno patrimoniale che in realtà non ha né allegato, né provato, né subito e che, pertanto, non gli spetterebbe secondo i criteri civilistici”.
La pronuncia del giudice veneziano non sembra considerare, però, quanto sopra ricordato dalla Corte di Appello, ossia che la tutela assicurativa indennitaria offerta dall’INAIL e la tutela risarcitoria civilistica partono da presupposti differenti ed arrivano, conseguentemente, a risultati non comparabili, avendo la tutela indennitaria (soltanto) una funzione di natura previdenziale, mentre, invece, possedendo la tutela risarcitoria una natura ed una funzione differente e più ampia.

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Carlo
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