FALLIMENTO
Legge Fallimentare , testo coordinato, aggiornato al 28.03.2013
Pubblichiamo il testo coordinato della Legge Fallimentare aggiornato al D.L. Sviluppo 22 giugno 2012, n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134 e al D.L. Crescita 2.0 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificata dalla L. di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.
ORDINE DELLE PREFERENZE E GRADI DI PRIVILEGIO DEI CREDITI
CREDITIIN PREDEDUZIONE
Gradi di privilegio | Giurisprudenza | |
Prededuz. | Crediti per spese e debiti contratti per l’amministrazione del fallimento e per la continuazione dell’esercizio dell’ impresa, se autorizzato, o nel corso di altra precedente procedura in consecuzione. Crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. Crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche, intermediari finanziari e soci alle condizioni previste dall’art. 182 quater L.F.; crediti spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui all’art. 161, c. 3° e 182 bis, 1° c. |
PRIVILEGISUI BENI MOBILI
Gradi di privilegio | Natura Articolo | Descrizione – Giurisprudenza e Osservazioni |
Preferenze 1 Mob. | Speciale 2755 c.c. | Crediti per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili nell’interesse dei creditori: spese che vengono affrontate da chi ha veste di creditore e siano idonee, almeno potenzialmente, ad avvantaggiare gli altri creditori (Cass. 4/2/80 n°763, Trib. Napoli 11/7/97).
SONO ESCLUSE:
SONO ESCLUSE E DA CONSIDERARE IN CHIROGRAFO:
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2 Mob. | Speciale 2781 c.c. e 2777 c.c. Ult. Com. | Crediti assistiti da privilegio speciale da preferire per legge speciale al pegno. Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado. Crediti ai quali le leggi speciali attribuiscono un privilegio genericamente preferito ad ogni altro, fra cui:
Tale collocazione è stata regolamentata dalla sentenza della Cassazione del 16/6/82 n. 3669
L’art. 2781 c.c. contempla il caso di concorso tra un credito assistito da pegno (A) e più crediti speciali, dei quali ultimi uno abbia un grado di prelazione superiore a quello garantito da pegno (es. albergatore ex. Art. 2760 c.c. (B)) e l’altro, invece, sia nell’ordine dei privilegi anteriore al primo (lo Stato per tributi indiretti ex. Art. 2758 (C) ma che dovrebbe, secondo le norme generali, essere posposto al pegno.
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3 Mob. | Speciale 2784 c.c. | Crediti garantiti da pegno. Il pegno è costituito a garanzia della obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e gli altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche art. 2748 c.c. (se la legge non dispone diversamente il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio). L’art. 2748 c.c. prevede, salvo che la legge non disponga diversamente, la prevalenza del pegno sul privilegio speciale. La prevalenza del pegno sui crediti di cui all’art. 2751-bis c.c. è sancita dalla Cassazione Sez. I con le sentenze: 17/2/96 n°1238, 27/3/79 n° 1768 e 16/6/82 n°3669. Lo stesso art. 2777 comma 1 c.c., stabilisce che “i crediti per spese di giustizia sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio e ipotecario”, disposizione questa che non viene riportata per i crediti di lavoro. Comprende:
Esclude: |
4 Mob. | Speciale Art. 548 e 552 Cod. Navigazione. Cassazione Civile 5782/1984 | Privilegi in materia di navigazione
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Art. 565 Cod.Navig. Art. 1023 Cod.Navig. |
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Art. 1024 Cod. Navigazione. |
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5 Mob. | Generale 2751 bis n. 1 c.c. | Crediti per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato.
I crediti delle Casse Edili hanno natura privilegiata ex art. 2751 bis n.1 se relativi ad “accantonamenti”; mentre hanno natura chirografaria se relativi a “contributi” (Cassazione 11/12/2006 n. 26324).
In caso di fallimento spetta il diritto di surroga dell’INPS in base alla legge l. 297 del 29/5/82 per anticipazioni di T.F.R. e in base alla legge del 27/1/92 n. 80 anche alle ultime tre mensilità (verificare quanto previsto dall’art. 115 , 2° c., L.F).
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6 Mob. | Generale 2751 bis n. 2 c.c. | Crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d’opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione ancorché anteriore al biennio precedente l’apertura della procedura concorsuale. Presupposto del privilegio è l’esistenza di un contratto d’opera avente per oggetto una prestazione intellettuale. La definizione tratta dal c.c. caratterizza l’obbligo di compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio col lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione assumendosi, da parte del prestatore, il rischio relativo al risultato dell’attività eseguita. Dunque caratteristica indefettibile del contratto d’opera intellettuale, quale specie del contratto d’opera, è il carattere intellettuale della prestazione, e quindi l’impiego di intelligenza e cultura in misura prevalente rispetto all’uso di eventuale energia manuale. Nei limiti della prescrizione art. 2956 c.c. (3 anni) dal termine della prestazione o da interruzione successiva. Per le parcelle il biennio decorre dall’ultima prestazione. Con sentenza n. 2446 del 20 febbraio 2012, la sesta sezione della corte di Cassazione ha precisato che la norma va interpretata nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio. Con l’occasione, il Supremo collegio ha, altresì, precisato che non è il complessivo rapporto professionale tra professionista e cliente che deve essere preso in considerazione ma distintamente ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso. SONO INCLUSI:
Infatti, con la sentenza n. 2288 del 2012, su ricorso proposto dal collega Campanale, la Suprema Corte, sez. IV, riconoscendo il privilegio ex art. 2758 comma 2 c.c. spettante all’IVA di rivalsa su onorari professionali ammessi al passivo di procedure concorsuali, ha ritenuto che “essendo il privilegio accordato dalla legge in relazione alla causa del credito, la quale soltanto costituisce l’elemento essenziale che lo caratterizza, l’eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale è irrilevante nella fase ricognitiva del privilegio stesso, non incidendo né sulla causa del credito, né sulla qualificazione della prelazione, ma rileva solo nella fase attuativa ….; sicché la verifica dell’esistenza del bene oggetto del privilegio …. é demandata alla fase di riparto (Cass. 6849/2011; Cass. SS.UU. 160060/2001).” “Conseguentemente (ndr, conclude la Suprema Corte), in sede di udienza di verifica dello stato passivo, nessuna valutazione circa l’esistenza del bene su cui gravare il privilegio doveva essere effettuata dal Tribunale che doveva limitarsi a riconoscere il privilegio in ragione della causa del credito essendo rinviato in sede di riparto ogni accertamento sulla esistenza del bene sul quale esercitare in concreto il privilegio.” SONO ESCLUSI E QUINDI IN CHIROGRAFO:
Si precisa infine che le prestazioni svolte da associazioni di professionisti iscritti ad albi non sono generalmente riconosciute in privilegio; infatti una parte rilevante della giurisprudenza di merito, consolidatasi nel corso del tempo, ha sostenuto che il privilegio non spetta al singolo professionista dello studio associato, escludendo la compatibilità del privilegio professionale con l’esercizio dell’attività in forma associata (Trib. Di Milano 12 aprile e 31 maggio 2007), poiché ritenuto non idoneo a trasferire le caratteristiche del rapporto di prestazione d’opera tutelato dalla disciplina civilistica. La giurisprudenza di legittimità, cassaz. N. 18455/2011, ha chiarito che non deve essere escluso a priori il riconoscimento del privilegio del credito vantato dallo studio associato, in quanto potrebbe essere giustificato dalla provenienza dello stesso da un’operazione di acquisizione del credito in origine maturato dal singolo professionista, per effetto del personale svolgimento della prestazione. |
6 Mob. | Generale 2751 bis n. 3 c.c. | Crediti dell’agente per le provvigioni relative all’ultimo anno di prestazione e crediti per l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Titolare del privilegio risulta solo l’agente. E’ agente colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra parte, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata ai sensi dell’art. 1742 c.c. Comprende: Credito per indennità suppletiva di clientela, mancato preavviso, indennità di cessazione del rapporto, provvigioni, agenti di assicurazione e sub-agenti. Esclude: procacciatori d’affari, mediatori (Trib. Pordenone 16/6/1992), Enasarco per i crediti relativi al versamento dei contributi previdenziali da parte del preponente, avendo tali crediti una diversa causa giuridica rientrando nei privilegi previsti dagli art. 2753 e 2754 c.c., rimborso spese. Il privilegio viene generalmente escluso agli agenti e rappresentanti che esercitano sotto forma di società di capitali (Corte Costit. 07.01.2000 n. 1, Cassaz. Civ. Sez. 1 14.06.2000 n. 8114 contro Cassaz. Civ. Sez. 1 n. 8171 15.06.2000) Le disposizioni previste per l’agente e il rappresentante si estendono anche all’agente assicurativo e promotore di servizi finanziari. Si precisa infine che sia per il procacciatore d’affari che per il mediatore può trovare applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/98 e pertanto potrebbero godere del privilegio previsto dall’art. 2751 bis n.2. Si prescrive in 5 anni (art. 2948 c.c. n° 4). Concorre con l’art. 2751 bis n. 2. Bisogna tener conto dell’operatività della clausola dello star del credere. |
7 Mob. | Generale 2751 bis n. 4 c.c. | Crediti del coltivatore diretto e i crediti del colono e del mezzadro indicati dall’art. 2765 c.c. Nella categoria dei lavoratori diretti si comprendono sia coloro che sono tali in quanto coltivano direttamente un proprio fondo, sia coloro che coltivano direttamente un fondo altrui quali affittuari, mezzadri, coloni compartecipanti. Sono inoltre considerati coltivatori diretti i socciadri. Il privilegio si estende ai crediti dell’enfiteuta e dell’usufruttuario che lavorano direttamente il fondo. |
Generale 2751 bis n. 5 c.c. | Crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti. Sui requisiti dell’impresa artigiana v. Cassazione 17/12/1990 n. 11963. Comprende: i crediti che rappresentano il corrispettivo dei servizi prestati e della vendita di manufatti da parte dell’impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi di produzione e di lavoro.
E’ considerata artigiana l’impresa che abbia come prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di produzione di servizi. Il fattore lavoro deve avere prevalenza rispetto al fattore capitale investito (in modo che l’utile prodotto sia attribuibile preliminarmente alla remunerazione del lavoro come mero guadagno).
In merito ai crediti delle Società cooperative di produzione e lavoro la Cassazione Civile Sezione I, con sentenza n°2984 del 7/4/97 ha precisato quanto segue:
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8 Mob. | Generale 2751 bis n. 5 bis c.c. | Crediti delle società cooperative agricole e i loro consorzi, per corrispettivi di vendita di prodotti (L. 31/1/92 n. 59 art. 18). Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5-bis c.c., l’indagine deve essere principalmente indirizzata alla verifica dell’effettivo svolgimento di un’attività agraria, da parte dell’impresa istante. Sono irrilevanti, ai fini dell’esistenza del privilegio, la dimensione quantitativa e la struttura organizzativa dell’impresa, avendo l’art. 2751 bis n. 5 bis c.c sostituito al criterio della tutela del lavoro dei soci quello oggettivo derivante dalla natura del credito, in tal modo agevolando indistintamente tutte le cooperative e i consorzi esercenti attività agricole e prescindendo dall’apporto lavorativo dei soci (Cassaz. 29.03.2001 n. 4585). |
9 Mob. | Generale 2751 bis n. 5 ter c.c. | Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla L. 24/06/1997 n. 196, oggi sostituite, a norma dell’art. 86 co. 4 D.lgs. 10.09.2003 n. 276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14.02.2003 n. 30, dalle agenzie di somministrazione di lavoro, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici. Nel richiedere l’ammissione al passivo e il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 ter c.c., l’impresa di somministrazione di manodopera che vanti crediti nei confronti di un’impresa utilizzatrice fallita dovrà allegare alla propria istanza la seguente documentazione:
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PRIVILEGI CHE LE LEGGI SPECIALI DICHIARANO PREFERITI AD OGNI ALTRO CREDITO | ||
10 Mob. | Art. 15 L.46/1982 | Crediti per finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese finalizzati a progetti di ricerca e di innovazione tecnologica. |
D.lsg CPS 01/10/47 n. 1075 Art. 2782 c.c. | crediti da finanziamento alle imprese industriali annotati negli appositi registri previsti dalla legge in data posteriore alla costituzione di privilegi, pegni o ipoteche (sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell’azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonchè sulle somme dovute all’azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra). | |
Art. 8 D.lgs 31/10/90 n. 347 Art. 2782 c.c. | Imposte ipotecarie. | |
Art. 50 RD 1604/31 Art. 2782 c.c. | crediti per finanziamenti concessi dalla BNL o da privati per la costruzione, l’acquisto di battelli ed attrezzi da pesca (non quello del venditore del natante o delle attrezzature) (sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione) | |
Art. 44 D.lgs 385/93 modificato dal D.lgs 04/08/99 n. 342. Art. 1 L. 135/94 | crediti per finanziamenti di credito peschereccio, se il privilegio è previsto contrattualmente, destinati all’attività della pesca e acquacoltura nonché a quella connessa o collaterale. Il privilegio deve risultare da atto scritto contenente l’esatta indicazione dei beni e dei crediti sui quali viene costituito. Il privilegio può essere esercitato anche contro terzi che abbiano acquistato diritti sui beni oggetto dello stesso, dopo la trascrizione sopra indicata. | |
Artt. 44-46 D.lgs 385/93 L. 135/94 | Crediti per finanziamenti di credito agrario se il privilegio è previsto contrattualmente, destinati all’attività agricola e zootecnica nonché a quella connessa o collaterale (agriturismo, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti). Il privilegio deve risultare da atto scritto contenente l’esatta indicazione dei beni e dei crediti sui quali viene costituito. Il privilegio può essere esercitato anche contro terzi che abbiano acquistato diritti sui beni oggetto dello stesso, dopo la trascrizione sopra indicata. | |
Artt. 42-46 D.lgs 385/93 | crediti per finanziamenti concessi per la realizzazione di opere pubbliche o impianti di pubblica utilità, requisito che deve risultare da leggi o provvedimenti della pubblica amministrazione. Il privilegio deve risultare da atto scritto contenente l’esatta indicazione dei beni e dei crediti sui quali viene costituito; l’opponibilità ai terzi è subordinata alla trascrizione nel registro di cui all’art. 1524/2c c.c. e la pubblicazione sul FAL. Il privilegio può essere esercitato anche contro i terzi che abbiano acquistato diritti sui beni oggetto dello stesso dopo la trascrizione sopra indicata. | |
L. 28/02/83 n. 53 | Imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e fotoottici (sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di produzione). | |
L. 18/12/61 n. 1470 | Crediti per finanziamenti I.M.I. | |
11 Mob. | Generale 2753 c.c. | Crediti per mancato versamento dei contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia ed i superstiti. – Crediti per contributi assicurativi dovuti in conformità alle leggi di previdenza sociale (Cass. 24/7/90 n. 7494 – Cass. 25/10/89 n. 4373) o a contratti collettivi obbligatori (art. 2114 c.c.), sempre riferiti a rapporti di lavoro subordinato, anche se a carico dei prestatori di lavoro; in particolare contributi a favore: INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale); FPLD ( fondo pensioni lavoratori dipendenti) Fondi integrativi per i lavori delle miniere, cave, torbiere; Fondi integrativi per i dipendenti ricevitorie LL.DD; Fondi integrativi per i dipendenti di aziende private del gas; fondi speciali gestiti dall’INPS per personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, personale addetto alle cessate gestioni delle imposte di consumo (Cass. 9/6/78 n. 2911), dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private, personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, ENPALS (ente nazionale previdenza assistenza lavoratori dello spettacolo), INPDAI (istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali), INPG (istituto nazionale previdenza giornalisti italiani “Giovanni Amendola”) ENASARCO (cassa artigiani cassa commercianti) sent. 22/1/92 n. 699 Cass. (autisti/commercio) 25/10/89 n. 4373 del 4/12/91 Cass.14/6/90 n. 5818 Cass. (Enasarco) INAIL Legge 3/89 del 7/12/89.
Esclude:
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12 Mob. | Speciale 2771 c.c. | Crediti dello Stato per le imposte IRPEF e IRES sui redditi immobiliari. Si precisa che l’art. 2771 c.c. è stato abrogato dal D.L. 6.7.2011 n. 98, art. 23, comma 38. |
Speciale | Crediti dello Stato per finanziamenti a cooperative o imprese similari per l’approvigionamento a favore dei dipendenti statali (R.D.L. 17/5/46 n. 388) (sulle merci). Oggetto: sui frutti degli immobili posti nei comuni ove si eserciti la riscossione tramite ruoli. L’ufficio delle imposte deve rilasciare certificazione attestante le imposte afferenti agli immobili. Temporalità: si fa esclusivo riferimento ai ruoli – per le imposte iscritte in ruoli principali, supplettivi, speciali e straordinari posti in riscossione nell’anno del fallimento e in quello precedente (esclusi successivi) altra tesi nell’anno di insinuazione e antecedente; – per i ruoli suppletivi se si fa riferimento a imposte antecedenti gli ultimi due anni non può esercitarsi il privilegio per un importo superiore all’imposta degli ultimi due. Pene pecuniarie: NO Soprattasse: NO (Cass. Sezioni unite 5246/93) Mora: NO Interessi: SI | |
13 Mob. | Speciale 2766 c.c. | Crediti degli Istituti di credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio ( R.D.L. 29/7/27 n. 1059) e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, assistiti da privilegio legale sui beni dell’impresa finanziata (sui frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; su bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni acquistati con il finanziamento concesso e su crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni sopra indicati). Crediti per anticipazione sui prodotti agricoli volontariamente conferiti all’ammasso (L. 20/11/51 n. 1297) (sul prodotto ammassato e sul ricavato dalla vendita). |
14 Mob. | Speciale 2756 c.c. | Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sul bene, qualora chi ha eseguito le prestazioni o sostenuto le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno. Comprende:
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Speciale 1891 c.c. | Crediti del contraente di un contratto di assicurazione stipulato per conto altrui per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto (sulle somme dovute dall’assicuratore). | |
Speciale | Crediti per prestiti alle piccole e medie imprese operanti nel Mezzogiorno e nelle isole erogati dalle Sezioni di Credito Industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Credito Industriale Sardo (L. 16/4/54 n. 135). I crediti delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché quelli del credito industriale sardo, nascenti dai prestiti di cui all’art. 4, sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui all’art. 2 della Legge 29/12/48 n°1482. I detti crediti hanno altresì privilegio, con il grado indicato all’art. 2778 n°3 (*) del c.c., sulle scorte di materie prime che si trovano nel patrimonio dell’impresa creditrice senza pregiudizio dei diritti sulle cose stesse. L’estensione del privilegio alle scorte dovrà risultare esplicitamente dalle annotazioni ed iscrizioni previste nel 3°, 4° e 5° comma dell’art. 7 del Decreto Legislativo luogotenenziale del 1/11/1944 n°367. Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell’art. 2751 n°4 del c.c. (*) ora divenuto n°4 del medesimo articolo, a seguito dell’art. 12 L. 29/7/75 n°426, stabilito a tutela dei crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili indicati dall’art. 2756 c.c. L’art. 5 precisa inoltre che il privilegio sulle scorte, dovrà essere annotato e pubblicato con le formalità previste dall’art. 7 del Decreto n° 367 del 1944, ma non può mai pregiudicare i diritti dei terzi sulle cose stesse, ossia i diritti acquistati anteriormente al compimento delle cennate formalità, né i diritti del creditore pignoratizio, non essendo prevista alcuna deroga all’art. 2478 comma 1 c.c. (Cass. 9/10/68 n°3171). | |
Speciale | Crediti concessi per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti alle imprese artigiane (L. 19/12/56 n. 1524 e L. 14/10/64 n. 1068) Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell’art. 2751 n°4 del c.c. per retribuzioni ed indennità relative a prestazioni di lavoro subordinato. Successivamente la L. 14/10/64 n° 1068 ha stabilito all’art. 8: “In deroga al disposto dell’art. 2762 c.c. i privilegi stabiliti nell’art. 40 della L. 25/7/52 n°949, modificato dall’art. 5 della L. 19/12/56 n°1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni. | |
15 Mob. | Speciale 2757 c.c. | Crediti per le mercedi dovuti ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola. Comprende:
Presupposto per l’esercizio del privilegio è la permanenza dei frutti nel fondo o nella sua dipendenza. |
Art.62 DPR 633/’72 c. 5 | Crediti dello Stato per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal concessionario del bene e dal committente il servizio ai sensi dell’Art. 41 DPR 633/1972 (sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato). | |
16 Mob. | Speciale 2757 c.c. | Crediti per sementi, materie fertilizzanti e antiparassitarie, per somministrazione di acqua per irrigazione e crediti per lavori di coltivazione e raccolta. I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti alla cui produzione abbiano concorso. Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 2756 c.c. |
17 Mob. | Speciale 2758 c.c. 1° comma | Crediti dello Stato per tributi indiretti (Imposta di Registro, imposta di bollo, imposta sui contratti di Borsa, imposta sulle assicurazioni, imposta sugli spettacoli, imposte doganali, imposta sulle concessioni governative, imposta sulle successioni e donazioni, canoni di abbonamento alla radiotelevisione, imposte di circolazione degli autoveicoli, imposte di fabbricazione, imposte di consumo sul gas metano). ESCLUSI quelli per Iva, ma compresi quelli per pene pecuniarie dovute dal cessionario del bene e dal committente il servizio (art. 62 Iva. 5° comma). Oggetto: sul bene oggetto del negozio giuridico. Temporalità: prescrizione dell’imposta (5 anni). Pene Pecuniarie: No Soprattassa: No Mora: No Interessi: Si fino alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. |
Speciale 2758 c.c. 2° comma | Crediti di rivalsa Iva verso il cessionario ed il committente. | |
Speciale 2759 c.c. | Credito dello Stato per IRPEF, IRES, IRAP afferenti il reddito d’impresa degli ultimi due anni sui mobili che servono all’esercizio delle imprese e sulle merci. Oggetto sui mobili che servono all’esercizio dell’impresa e sulle merciche si trovano nel locale adibito all’esercizio stesso o nell’abitazione dell’imprenditore ancorché appartenenti a persona diversa salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di meri affidate all’imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale. Temporalità: imposta dagli ulteriori 2 anni (si prescinde dai ruoli). Pene Pecuniarie: No Soprattassa: No (Cass. 6/5/93 n. 5246 in chirografo) Interessi: Si fino alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. | |
Speciale | Cooperative di consumo (art. 2 L. 29/11/23 n. 2926, che attribuisce tale privilegio sopra le merci e derrate acquistate con finanziamenti a Enti Autonomi di Consumo riconosciuti e a cooperative di consumo e loro consorzi). Detto privilegio segue immediatamente quello di cui all’art. 2758 c.c. Credito alla cooperazione (L. 25/11/62 n. 1679, che attribuisce il privilegio in favore della BNL – sezione autonoma di credito alla cooperazione sui beni mobili acquistati con i relativi finanziamenti). Detto privilegio segue immediatamente quello dello Stato per i tributi diretti. | |
Art. 50 R.D. 1604/1931. Art. 2782 c.c. | Crediti per l’esercizio dei magazzini di deposito e vendita di pesce (sulle merci di cui al R.D.L. n. 2926/1923). | |
18 Mob. | Generale 2754 c.c. | Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione. Sono compresi in privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro i crediti dovuti per la:
I crediti per contributi relativi a rapporti di lavoro non subordinati:
Si precisa che il privilegio in questione non compete a quegli enti o istituti che gestiscono forme di assicurazione non obbligatorie per legge.
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2753 c.c e 2754 c.c | Crediti per gli accessori dei contributi di cui sopra e per gli accessori relativi ai crediti per i contributi che godono il privilegio di I° grado: limitatamente al 50% del loro ammontare. Comprende:
Esclude: | |
19 Mob. | Speciale 2766 c.c. | Crediti per gli Istituti di crediti agrario di miglioramento (R.D.L. 29/7/27 n. 1509). Abrogato con effetto dall’ 01/01/1994 dall’art. 161 del D.lgs 01/09/1993 n. 385. |
20 Mob. | Speciale 2768 c.c. | Crediti dipendenti da reato. I crediti dello Stato, per spese processuali penali, conseguenti ad un reato commesso prima della dichiarazione di fallimento dell’imputato e per il quale sia intervenuta sentenza di condanna dopo tale dichiarazione, possono essere insinuati al passivo fallimentare in quanto di natura concorsuale. Comprende:
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2810 c.c. | Crediti garantiti da ipoteche sugli autoveicoli (R.D.L. 15/3/27 n. 436). Sono successivi ai precedenti. Il titolo che dà luogo al privilegio deve risultare da atto scritto, debitamente registrato a tenore della legge del registro. Il privilegio, sia legale che convenzionale, deve essere iscritto nel pubblico registro automobilistico e nasce solo dopo l’iscrizione. Tale privilegio dura per un tempo non superiore a cinque anni dell’iscrizione decorso il quale viene meno. L’iscrizione del privilegio non può essere richiesta trascorso un anno dalla data dell’atto che vi ha dato luogo. | |
21 Mob. | 2767 c.c. | Crediti per risarcimento danni contro l’assicurato. Comprende:
Nell’ambito della casistica prevista dalla Legge 990/1969 il privilegio in questione non potrà operare.
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Art. 236 Disp. Att. C.C. | Crediti ai quali leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio. | |
22 Mob. | Speciale 2760 c.c. | Crediti dell’albergatore. I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazione verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell’albergo. Comprende: La dottrina ritiene che in tale privilegio si debbano comprendere anche i crediti per prestazioni accessorie a quelle alberghiere, cioè quella tipologia di servizi che sono a completamento di quelli propriamente alberghieri. E’ importante evidenziare che costituiscono oggetto del privilegio oltre che il bagaglio in senso stretto anche tutti gli altri beni introdotti nell’albergo dal cliente compresi i mezzi di trasporto collocati nelle autorimesse dell’albergo. Esclude: Il privilegio dell’albergatore si estingue in sei mesi ai sensi dell’art. 2954 c.c. (salvo stipula di un contratto di deposito). |
23 Mob. | Speciale 2761 c.c. | Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui. I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestrato hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 2756. Comprende: VETTORE
MANDATARIO
I suoi crediti (compenso, anticipazioni e interessi legali, risarcimento danni subiti) hanno privilegio sulle cose del mandante che lo stesso detiene per l’esecuzione del mandato.
VETTORE
MANDATARIO
DEPOSITARIO
SEQUESTRATARIO
Il privilegio speciale di cui all’art. 2761 c.c. opera per le cose che, per effetto del trasporto, si trovano ancora presso il vettore (Cassazione civile sez. I, 24 marzo 1998, n°3108).
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24 Mob. | Speciale 2762 c.c. | Crediti del venditore di macchine, per il prezzo non pagato, indicati nell’art. 2762 c.c. con atto di vendita trascritto, per un triennio (su macchina). Il privilegio permane sia che la macchina, dopo la vendita, venga assoggettata a rapporto pertinenziale, sia che venga incorporata o congiunta all’immobile di proprietà del compratore o di un terzo. Ai sensi dell’art. 5 L. 28/11/1965 n°1329 (Legge Sabatini) il creditore può far separare le macchine dall’immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte. Identico privilegio spetta alle banche per le anticipazioni sul prezzo di acquisto (L. 28/11/65 n. 1329). Comprende:
Esclude:
L’efficacia del privilegio è condizionata alla sussistenza del possesso della macchina da parte del compratore nell’ambito della circoscrizione del tribunale del luogo dove era collocata la stessa al momento della trascrizione. |
Speciale 236 c.c. Disp.Trans | Crediti ai quali le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio. | |
25 Mob. | Speciale 2763 c.c. | Crediti per canoni enfiteutici, indicati nell’art. 2763 c.c. I crediti del concedente per il canone dovuto dall’enfiteuta per l’anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze. Comprende:
Non solo i frutti effettivamente separati dal suolo, ma anche quelli che, essendo pendenti, siano destinati ad essere raccolti nell’anno in cui il concedente esercita il privilegio. |
26 Mob. | Speciale 2764 c.c. e 2765 c.c. | Crediti del locatore di immobili e crediti derivanti dai contratti di mezzadria e colonia. Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili ha privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l’immobile o a coltivare il fondo locato. Il privilegio sussiste per il credito dell’anno in corso, dell’antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa e in caso diverso, per quello dell’anno in corso e del susseguente. Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni arrecati all’immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto. Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore. Il privilegio sulle cose che servono a fornire l’immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo. Tale privilegio ha luogo altresì nei confronti dei terzi finché le cose si trovano nell’immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte. Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall’immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il sequestro stabilito nei modi stabiliti dal c.p.c. per il sequestro conservativo, entro il termine di trenta giorni dall’asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l’asportazione dai terzi che ignoravano l’esistenza del privilegio. Comprende: – Credito delle cooperative edilizie (art. 66 R.D. 28/4/38 n. 1165). – Il privilegio assiste i crediti della Cassa Depositi e – – Prestiti dell’Amministrazione delle FF.SS. nei confronti degli assegnatari degli alloggi delle mutuatarie Cooperative Edilizie. – Cauzione per l’emissione di assegni circolari (art. 82 R.D. 21/12/33 n. 1736). – Credito ai dipendenti dello Stato, tramite l’E.N.P.A.S. (D.P.R. 5/1/50 n. 180). L’oggetto del privilegio varia a seconda che trattasi di pigioni di fondi urbani o di fitti di fondi rustici. Nel primo caso grava sopra tutto ciò che serve a fornire l’immobile e nel secondo caso sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo. Nel primo caso occorre distinguere se trattasi di immobile locato a
Il privilegio non può sussistere ove si tratti di immobile locato avente quale specifica destinazione la custodia, la riparazione o il deposito di cose appartenenti a terzi (autorimesse, magazzino generale).
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PRIVILEGI SPECIALI PER I QUALI NON RISULTA IL GRADO DI PREFERENZA | ||
Art. 2783 C.C. | Crediti dipendenti dall’emissione di assegni circolari da parte di istituti autorizzati (sulla cauzione prestata).Prestiti concessi a dipendenti statali (sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili o incedibili da leggi speciali).
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27 Mob. | Generale 2751 c.c. | Crediti per spese funebri, d’infermità, alimenti. Hanno privilegio generale sui mobili, nell’ordine che segue, i crediti riguardanti:
Comprende:
Esclude:
In caso di eredità accettata con beneficio d’inventario il privilegio opera solo sui beni del defunto.
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28 Mob. | Generale 2752 c.c. 1° c. | Crediti dello Stato per i tributi diretti afferenti i redditi diversi da quelli immobiliari. Hanno privilegio generale sui mobili del debitore per imposte e sanzioni i crediti dello Stato per IRPEF – IRES – IRAP; il D.L. 6.7.2011 n. 98, art. 23, comma 37, ha previsto altresì che la suddetta disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore del decreto. Con sentenza 10/1 del 4.2.2008 il Tribunale di Milano sez. Fallimentare ha riconosciuto il privilegio al credito IRAP anche prima del d.l. 159/07 con il quale (art. 39) è stata riconosciuta all’IRAP la medesima prelazione prevista per i crediti dello Stato per imposte sui redditi.Tale interpretazione è stata confermata dalla Cassazione, ordinanza 18756 del 13 settembre 2011, che ha stabilito che spetta al credito Irap la prelazione rispetto ad altri crediti anche prima della modifica dell’articolo 2752 perché la norma va interpretata estensivamente. Oggetto: generale. Sanzioni: Si Interessi: Si fino alla data alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. Crediti per canone RAI (L. 21/2/38 n. 246). Unica imposta indiretta a fruire di un privilegio generale, oltre a quello speciale (collocato al grado VII). |
29 Mob. | Generale 2752 c.c. 2° comma | Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato, per le imposte, per le pene pecuniarie e per le soprattasse dovute secondo le norme relative all’IVA. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell’art. 66 della legge n. 153 del 1969 (Cassazione n. 23808 del 18/09/2008) Oggetto: generale. Temporalità: prescrizione dell’imposta. Pene Pecuniarie: Si Sovrattasse: Si Interessi: Si fino alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. |
30 Mob. | Generale 2752 c.c. 3° comma | Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. Comprende : TARSU, TOSAP, pubblicità ed affissioni contributi tributari per acqua e contributi per costruzione di gallerie. SONO ESCLUSI tutti gli altri tributi locali o crediti comunali (ICIAP ecc.) COSAP: ad oggi la prassi tende a non riconoscere il privilegio. TIA:con sentenze della Cassazione n. 5299 del 29/01/2009 e n. 2320 del 17.2.2012 è riconosciuto il privilegio. ICI: la questione oggi verte sull’ICI: privilegio si – privilegio no. Una parte della giurisprudenza nega il privilegio perché ritiene che il riferimento alla finanza locale è circoscritto a quei tributi indicati nel testo unico R.D. n. 1175/1931 e soltanto a questi; altra parte della giurisprudenza sostiene che il riferimento alla finanza locale di cui all’art. 2752 ultimo comma sia in senso lato e quindi non solo ai tributi di cui al T.U. del 1931. Per interpretazione estensiva si ritiene che l’ICI sia assistita dal privilegio, in quanto facente parte dei tributi previsti dalla Finanza Locale odierna. Ciò nonostante l’ICI viene normalmente ammessa in privilegio. (Trib. Milano sent. 10786 del 02.10.2000, Corte d’Appello Milano 18.03.2003, Trib. Milano sent. 5611 del 05.05.2004). Per quanto riguarda interessi e sanzioni possono essere prospettate due ipotesi: – con la prima, assumendo che l’equiparazione con i tributi erariali sia piena, si può quindi asserire che valgono le medesime norme valevoli per quelli; – con la seconda, confermata dalla cassazione 16.10.2012, che si rifà al concetto che “ciò che il Legislatore non ha detto ha escluso”, non ritrovando nel 3° comma dell’art. 2752 il richiamo esplicito alle pene pecuniarie e soprattasse presente nel 2° comma, si deve concludere che per queste non spetta il privilegio. Si precisa infine che il comma 13 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011 (cosiddetto Salva Italia) convertito in legge 214 del 2011, dispone che ai fini del terzo comma dell’art. 2752 c.c. il riferimento alla legge per la finanza locale, si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. Ciò significa che tutti i tributi locali hanno natura privilegiata nell’ambito delle procedure concorsuali. Sovrattasse: No Sanzioni: No La Corte di Cassazione, sez. I, 17/2/2012 n. 2320 ha deciso che la T.I.A. ha natura tributaria ed il relativo credito deve essere ammesso al fallimento tra quelli privilegiati. La Cassazione, con sentenza dell’8 marzo 2012 n. 3756, ha confermato definitivamente l’illegittimità dell’IVA sulla TIA. La Cassazione, con sentenza del 16.10.2012 ha deciso che le sanzioni sulla TIA non possono essere ammesse al fallimento con privilegio |
PRIVILEGISUI BENI IMMOBILI
Gradi di privilegio | Natura Articolo | Descrizione – Giurisprudenza e Osservazioni |
1 Immob. | Speciale 2770 c.c. | – Spese di giustizia per atti conservativi e di espropriazione nell’interesse comune dei creditori. Spese del creditore procedente. Spese della procedura. – Credito del custode antecedente alla procedura. Spese per l’amministrazione giudiziaria per gli immobili non aggiudicati né assegnati. Spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento di un bene. Spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900 c.c.). Spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.). Spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) Esclude:
Ai sensi del primo comma dell’art. 2777 c.c. i crediti per spese di giustizia enunciati nell’art. 2770 c.c. sono collocati con preferenza su ogni altro credito anche ipotecario.
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2 Immob. | Speciale 2777 c.c. ult. com. | Privilegi che le Leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito. Crediti da operazioni di finanziamento alle industrie (D.L. n° 367/1944). Crediti dell’amministrazione militare per anticipazioni sull’indennità di espropriazione in corso di occupazione ed urgenza. |
3 Immob. | Speciale 2771 c.c. | Crediti dello Stato per le imposte IRPEF e IRES sui redditi immobiliari. Si precisa che l’art. 2771 c.c. è stato abrogato dal D.L. 6.7.2011 n. 98, art. 23, comma 38. |
4 Immob. | Speciale 2775 c.c. | Crediti per i contributi per opere di bonifica e di miglioramento. Comprende:
Esclude: |
5 Immob. | Speciale 2774 c.c. | Crediti dello Stato per concessioni di acque (R.D. 11/12/33 n° 1775, che regola la materia delle acque pubbliche ed al quale l’art. 2774 cod. civ. fa riferimento allorché parla di Leggi speciali). Comprende:
Esclude:
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6 Immob. | Speciale 2772 c.c. 1, 2 e 3 c. | Crediti dello Stato per tributi indiretti(sopra gli immobili ai quali si riferiscono). Crediti dello Stato per pene pecuniarie e le soprattasse dovute dal cessionario e dal committente. Crediti di rivalsa per I.V.A. per cessione immobili. Comprende:
Esclude:
Trattandosi di privilegio speciale, tale privilegio immobiliare grava esclusivamente sull’immobile per cui è dovuta l’imposta e non su altri beni del contribuente.
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7 Immob. | Speciale 2772 c.c. 1 comma | Crediti dello Stato per imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM). ABOLITA E SOSTITUITA DALL’ICI Comprende:
Il privilegio si estingue con il decorso di 5 anni dal trasferimento.
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8 Immob. | Speciale 2783 c.c. | Crediti assistiti da privilegio sui beni immobili per i quali la Legge non dispone il grado di preferenza. Dopo i creditori precedenti. |
9 Immob. | Speciale 2808 c.c. e segg. | Crediti garantiti da ipoteca (2748/2 c.) Secondo l’ordine di iscrizione nei registri immobiliari. Ne sono escluse le ipoteche non consolidate alla data del fallimento. Le ipoteche giudiziarie si consolidano in sei mesi. Il privilegio del promissario acquirente di cui all’art. 2775 bis c.c., salvo che si tratti di ipoteca relativa a mutui a lui erogati per l’acquisto del bene immobile. O a favore dei creditori garantiti ai sensi dell’art. 2825 bis c.c., prevale sulle ipoteche iscritte anteriormente o posteriormente sugli immobili oggetto del preliminare. Trib. Genova 18.01.2001. La garanzia ipotecaria si estende anche al canone di affitto di azienda, in proporzione al valore dell’immobile aziendale in esso rappresentato (Trib. PG 21/12/88). Interessi: Si |
10 Immob. | Speciale 2780 c.c. | Crediti del promissario acquirente (di cui all’art. 2775 bis c.c.) derivanti dalla mancata esecuzione dei contratti preliminari redatti in forma scritta, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna di pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell’intervento nella esecuzione promossa da terzi. Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti ai sensi dell’art. 2825 – bis c.c. In caso di fallimento del costruttore, il credito della banca, garantito da ipoteca, deve essere soddisfatto con precedenza, rispetto al credito del promissario acquirente alla restituzione degli acconti versati, anche se questi abbia trascritto il preliminare nei Registri immobiliari e quindi vanti un credito dotato di privilegio immobiliare; il promissario acquirente partecipa quindi alla distribuzione dell’attivo fallimentare solo se vi è capienza dopo il pagamento dei creditori ipotecari. (Cassazione sentenza n, 21045 del 01/10/2009). |
11 Immob. | Generale 2776, c. 1, e 2751 c.c. | T.F.R. e indennità sostitutiva di preavviso.N.B.: le ultime 3 mensilità sono esclude
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12 Immob. | Generale 2776, c. 2, e 2751 c.c. | Crediti per spese funebri, d’infermità e alimenti. |
Generale 2776, c. 2, e 2751 bis c.c. | Crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti. Crediti dei professionisti per gli ultimi due anni di prestazione. Crediti dell’agente per l’ultimo anno. Crediti del coltivatore diretto. Crediti dell’impresa artigiana. Crediti delle società cooperative e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo. | |
Generale 2776, c. 2, e 2753 c.c. | Crediti per contributi obbligatori di invalidità e vecchiaia. | |
13 Immob. | Generale 2776, c. 3, e 2752 c.c. 1 e 3 comma | Hanno privilegio i crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovute per IRPEF, IRES, IRAP, I.V.A.. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell’art. 66 della legge n. 153 del 1969 (Cassazione n. 23808 del 18/09/2008). Il D.L. 6.7.2011, n. 98, art. 23, comma 39, ha esteso il privilegio sussidiario anche ai crediti per imposte dirette; la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. |