Difetto di giurisdizione: parte attrice condannata alle spese per colpa grave
Tribunale di VeronaSentenza 25 gennaio 2011
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione IV Civile, dott. Massimo Vaccari
definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 15 febbraio 2010
da
Dolphin Pack s.r.l (C.F. 02332040233) rappresentata e difesa dall’Avv.to F.Ternullo del foro di Verona
ATTRICE
contro
Kereon Solutions s.a, con sede in San Vincente de Montalt (Barcellona)
CONVENUTA
RILEVATO
rilevato che l’attrice, azienda produttrice di macchine confezionatrici per l’imballaggio e la movimentazione, ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale la società spagnola Kereon Solutions S.A per sentir accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di procacciamento di affari e che in relazione ad esso la convenuta ha rinunciato al credito per le provvigioni relative ad alcune vendite, espressamente indicate in atto di citazione, nonché che non sussistono ragioni di credito in favore della convenuta a titolo di indennità di clientela TFR e ad ogni altro titolo connesso con il suddetto rapporto che nel frattempo sarebbe cessato;
che la società convenuta, nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano assumendo che, avuto riguardo al criterio fissato dall’art.3 comma primo della legge 218 del 1995, la giurisdizione spetta al giudice spagnolo;
che la convenuta ha poi sostenuto che il rapporto intercorso tra le parti presenta il collegamento più stretto con la Spagna, poiché, a suo dire, ha avuto esecuzione in Spagna ed è quindi soggetto alla legge spagnola;
che ancora la convenuta ha contestato la qualificazione attribuita al rapporto da controparte, assumendo che esso aveva tutte le caratteristiche proprie del contratto di agenzia, e, nel merito, la infondatezza della pretesa avversaria;
che la causa è giunta a decisione sulla prospettato profilo del difetto di giurisdizione del giudice italiano;
che l’eccezione sollevata dalla convenuta è fondata e come tale merita di essere accolta;
che peraltro la disciplina cui occorre aver riferimento sul punto non è quella, indicata dalla società convenuta, della L.218/1995 ma quella del regolamento Ce n.44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
che infatti l’art. 2 del predetto regolamento prevede, al suo primo comma, che: “Le persone domiciliate in uno stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni 2 e 7 del presente capo” e il secondo comma aggiunge:”nei loro confronti non possono essere adottate le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I (tra le quali rientra proprio l’art. 3 della legge 31 maggio 1995 n.218 citato dal patrocinio della convenuta) ;
che è evidente, alla luce di tali precisazioni, che gli artt. da 2 a 7 del regolamento fissano i criteri esclusivi di attribuzione della giurisdizione per le controversie, rientranti tra quelle previste dall’art. 1 del regolamento medesimo, in cui sia convenuto un soggetto (persona fisica o giuridica) domiciliato in uno stato membro della Ue, quale è pacificamente la società convenuta;
che ciò detto il criterio, tra quelli individuati dal regolamento, che deve applicarsi nel caso di specie è quello, stabilito dall’art. 5 n.1 lett. B, del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, con la precisazione che vertendosi in ipotesi di contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi occorre aver riguardo al luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati;
che infatti anche qualora, come nel caso di specie, il giudizio verta sull’accertamento della sussistenza di una obbligazione di pagamento derivante da uno dei rapporti contrattuali contemplati dall’art. 5 n.1 del regolamento 44/2001 per stabilire quale sia l’obbligazione dedotta in giudizio occorre aver riguardo alla prestazione caratteristica oggetto del rapporto contrattuale di cui si controverte;
che ciò è stato ben chiarito dalla giurisprudenza di merito con pronunce come quella che ha affermato che:”a differenza di quanto previsto dalla convenzione di Bruxelles – che imponeva dapprima l’individuazione analitica dell’obbligazione specificamente dedotta a fondamento della domanda e quindi la determinazione per mezzo del diritto internazionale privato dell’ordinamento nazionale applicabile, sulla base del quale poi determinare il “locus solutionis” di quell’obbligazione – il regolamento non richiede, quantomeno per le tipologie contrattuali maggiormente diffuse a livello internazionale (ossia il contratto di compravendita di beni e quello di prestazione di servizi), che venga innanzitutto «localizzata» l’obbligazione controversa, avendo il legislatore comunitario, limitatamente alle ipotesi rientranti nell’ambito dell’art. 5 n. 1 lett. b), individuato “ex auctoritate” quale sia (con riguardo alle due tipologie contrattuali ricordate) il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, cercando così di superare le critiche che la soluzione prevista dalla convenzione di Bruxelles aveva suscitato” (Tribunale Padova, 10 febbraio 2006);
che ciò detto l’attività di reperimento di clienti che pacificamente la società convenuta ha svolto in favore dell’attrice ben può essere qualificata come “di prestazione di servizi” secondo espressione che si legge nell’art. 5 n.1 lett.b del regolamento, giacchè essa, vista la sua genericità, è sicuramente idonea a ricomprendere anche le predette attività;
che poiché è altrettanto incontroverso tra le parti che l’attività della società convenuta (la prestazione di servizi di cui all’art. 5 n.1 reg.44/2001) è stata svolta in Spagna e Portogallo, paesi entrambi appartenenti all’Unione Europea, la giurisdizione sulla presente controversia va attribuita ad uno di essi;
che con riguardo all’ipotesi di prestazione di servizi eseguita o da eseguire in stati membri differenti la Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza 11 marzo 2010 n.19) ha avuto modo di chiarire che:”In caso di prestazione di servizi eseguita o da eseguire in Stati membri differenti, ai fini del funzionamento del criterio di giurisdizione fondato sul luogo di esecuzione della prestazione, occorre individuare il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il foro competente: tale collegamento di norma si concretizza nel luogo della prestazione principale. Siffatto luogo ’va stabilito innanzitutto in base al contratto. A tal fine, nel contratto di agenzia commerciale, si tiene conto della preparazione, della negoziazione ed, eventualmente, della conclusione delle operazioni che l’agente svolge per conto del preponente. Se le disposizioni del contratto non offrono elementi in tal senso e l’agente ha fornito le sue prestazioni, va preso in considerazione il luogo in cui egli ha svolto, in misura prevalente, le proprie attività in esecuzione del contratto. In mancanza di esecuzione effettiva della prestazione, si deve ripiegare sul luogo del domicilio dell’agente in quanto luogo identificabile con certezza e, pertanto, prevedibile, nonché indicativo della prossimità tra foro e contratto dato che l’agente, con tutta probabilità, vi fornirà una parte non trascurabile dei propri servizi”;
che i principi affermati con tale pronunzia dalla Corte di Giustizia devono ritenersi validi a prescindere dalla natura del rapporto contratto dedotto in causa purchè esso rientri nella categoria di quelli aventi ad oggetto la prestazione di servizi cosicchè nel caso di specie la giurisdizione spetta al giudice spagnolo;
che venendo alla regolamentazione delle spese di lite l’accoglimento dell’eccezione del difetto di giurisdizione giustifica la condanna dell’attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza ed esse si liquidano in via equitativa come in dispositivo in mancanza del deposito di nota spese;
che questo Giudice ritiene che nel caso di specie sussistano anche gli estremi per condannare l’attrice alla corresponsione di una ulteriore somma in favore della convenuta, ai sensi dell’art. 96 terzo comma cpc, come introdotto dalla L.69/2009 (norma pacificamente applicabile nel caso di specie avuto riguardo al momento in cui è stato promosso il giudizio);
che invero, ad avviso di chi scrive, i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano la condanna in virtù di tale norma sono i medesimi previsti al primo comma dell’art. 96 cpc, vale a dire l’agire o il resistere in giudizio con mala fede o colpa grave;
che l’interpretazione, pur sostenuta da alcuni commentatori, che la disposizione in esame non richiederebbe nessuno dei predetti elementi implica che la sola condizione per addivenire alla condanna da esso prevista sia la condizione di soccombenza ed una simile interpretazione non pare conforme all’art. 24 della Costituzione;
che, ciò detto sotto il profilo interpretativo, nel caso di specie è senz’altro ravvisabile la colpa grave dell’attrice per non aver essa preventivamente riscontrato, con un minimo di diligenza, la sussistenza delle condizioni di legge per radicare il giudizio avanti al giudice italiano;
che a conferma di tale giudizio deve evidenziarsi che l’attrice non ha replicato minimamente all’eccezione sollevata dalla controparte senza peraltro aderire ad essa;
che infine deve osservarsi che non osta in nessun modo alla condanna ex officio della Dolphin Pack ai sensi dell’art. 96 terzo comma cpc la circostanza che il giudizio ha avuto breve durata (dal 15 febbraio 2010 ad oggi) atteso che l’iniziativa giudiziaria dell’attrice ha comunque comportato, quale effetto indiretto, la sottrazione di tempo e risorse ad altri, sia pure in termini ridotti, ed è quindi meritevole di una sanzione adeguata a tale effetto;
che peraltro proprio la considerazione della durata contenuta del giudizio induce a quantificare l’entità della somma che l’attrice è tenuta a corrispondere alla convenuta in un importo pari alla metà di quello delle spese di lite come liquidato in dispositivo;
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunziando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alle domande svolte nel presente giudizio dall’attrice e per l’effetto condanna quest’ultima a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 2.300,00 di cui 800,00 per diritti, 1.500,00 per onorari oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari;
visto l’art. 96 terzo comma cpc condanna l’attrice a corrispondere alla convenuta la somma di euro 1.250,00.
Verona 25 gennaio 2011
Il Giudice Unico