La dismissione unilaterale, da parte dell’appaltatore, non comporta, di per sè, il venire meno degli obblighi di custodia dell’appaltatore, tenuto conto della previsione dell’art. 1665, c 3, cc, che presuppone che l’appaltatore si liberi dei propri obblighi nei confronti di terzi soltanto quando riconsegni i beni al committente. Fino a tale momento, infatti, l’appaltatore mantiene un vero e proprio potere di fatto sulla cosa, nè tale affermazione può trovare smentita nella circostanza che in concreto questo non venga esercitato, essendo rilevante, ai fini dell’art. 2051 del cc, la possibilità di detto esercizio e non l’esercizio effettivo.