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RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – Cassazione sent. 25592/2011
4 Marzo 2012
Lavoro Interinale L.196/1997
5 Marzo 2012
Published by Carlo on 5 Marzo 2012
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  • Contratti
  • Sentenze
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    Cassazione, Sentenza n.25212/2011

    Al fine dell’applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato “consumatore” la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale.

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