Corte di Cassazione Sent n. 232/2012
In materia di rapporto di lavoro interinale, disciplinato dalla legge, 196/1997, la mancata previsione, nell’ambito della stessa legge, di un divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, conclusi con lo stesso lavoratore avviato avviato presso la medesima impresa utilizzatrice non esclude che, in tali casi, possano configurarsi ipotesi di contratti in frode alla legge, allorchè la reiterazione costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite, o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice, concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola della temporaneità dell’occasione di lavoro che connota tale disciplina.