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Published by Carlo on 6 Marzo 2012
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    Importante sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), laddove prevede l’esibizione del titolo di soggiorno del cittadino straniero ai fini della contrazione del matrimonio.
    La norma, con cui viene impedito ai cittadini stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno di contrarre matrimonio, anche con cittadino italiano, era stata introdotta dalle disposizioni contenute nel “Pacchetto Sicurezza”, legge 94/2009 che hanno introdotto l’obbligo di esibizione del titolo di soggiorno (art. 6 comma 2 D. Lgs 286/1998) e il reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello stato (art. 10
    Secondo la Corte queste disposizioni sono suscettibili di incidere sul godimento di diritti fondamentali tra i quali rientra quello «di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell’articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e nell’articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». La Corte ha infatti richiamato la Sentenza n. 445 del 2002 della Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo, secondo la quale “il margine di apprezzamento riservato agli stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale” garantito dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

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