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Published by Carlo on 6 Marzo 2012
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    Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14 settembre 2007, n. 19223Locazione – Immobili urbani – Immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo – Diniego di rinnovo alla prima scadenza – Comunicazione della volontà di escludere il rinnovo – Contenuto – Motivi tassativi – Indicazione specifica – Necessità – Genericità – NullitàLa comunicazione del diniego di rinnovazione alla prima scadenza del contratto di locazione di immobile urbano adibito per uso diverso da quello di abitazione, non può limitarsi a fare generico riferimento all’intenzione del locatore di svolgere, nell’immobile di cui chiede la restituzione, un’attività non meglio specificata rientrante in una delle ipotesi previste dall’articolo 29 della legge sull’equo canone, ma deve indicare, incorrendo altrimenti nella sanzione di nullità di cui al penultimo comma dello stesso articolo 29, quale particolare attività il locatore (o chi al suo posto) intende svolgere nel detto immobile, sia perché, in mancanza, il conduttore non sarebbe posto in grado di valutare la serietà dell’intenzione indicata e il giudice non potrebbe verificare, in sede contenziosa, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al diniego di rinnovo, sia perché verrebbe impedito il successivo controllo sull’effettiva destinazione dell’immobile all’uso indicato, ai fini dell’applicazione delle sanzioni indicate dall’articolo 31, le quali debbono essere applicate anche quando l’immobile sia stato adibito per un uso riconducibile a una delle ipotesi previste dall’articolo 29 ma diverso da quello indicato.

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