Nel caso in cui il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, l’intervento del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps al fine di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, può realizzarsi solo
se il lavoratore assolve l’onere di dimostrare, in primo luogo, che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e, in secondo luogo, che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 22735 del 3.11.2011