Cass. Civ. Sent. n. 12121/2004 afferma che “compete alla moglie seppur giovane, idonea al lavoro, laureata, senza figli e di facoltosa famiglia di origine” l’assegno di mantenimento anche ove non sfrutti la propria abilità al lavoro poiché l’inattività lavorativa non necessariamente è indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro finché non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità di lavoro. Aggiunge la S.C. che “la teorica possibilità non elide il dovere di solidarietà tanto più se la condizione di casalinga esisteva prima della separazione giacché dopo di essa, a differenza del divorzio, permangono tendenzialmente gli effetti del matrimonio.”Prosegue la Cass. Sent. n.12121/04 esplicitando come l’inattività lavorativa del richiedente l’assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l’altrui obbligo -altrimenti sussistente- di versarlo, solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro.