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Published by Carlo on 25 Febbraio 2012
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  • Successioni
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    565. – Categorie dei successibili
    Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
    Articolo modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151

    566. – Successione dei figli legittimi e naturali
    Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali. Si applica il terzo comma dell’articolo 537.

    581. – Concorso del coniuge con i figli
    Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
    Articolo modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151

    586. – Acquisto dei beni da parte dello Stato
    In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

    587. – Testamento
    Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

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    Carlo
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