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Responsabilità del datore di lavoro per i danni alla salute
26 Febbraio 2012
Interesse ad agire e appello
26 Febbraio 2012
Published by Carlo on 26 Febbraio 2012
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  • Sentenze
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    Per l’art. 100 cpc “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
    L’interesse ad agire è una condizione dell’azione consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice (Cass. 19/02/99 n. 32, 25/02/02 n. 2721, 11/03/05 n. 5362, 17/05/06 n. 11536).
    Con le sentenze 09/10/98 n. 10062 e 18/04/02 n. 5635 la S.C. ha precisato: “L’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione dall’art. 100 cpc, con disposizione che
    consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche”.
    Né si dica che trattasi di eccezione nuova non consentita dal 2° comma dell’art. 345 cpc, posto che tale norma vieta unicamente la proposizione di nuove eccezioni in appello, solo però quando le stesse “non siano rilevabili anche d’ufficio”.
    Con la sentenza 30/06/06 n. 15084 la S.C. insegna: “L’assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall’art. 100 cpc, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto, poiché l’esistenza di una utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda”.
    L’eccezione di carenza di interesse ad agire in capo a tutti gli appellati è quindi ritualmente proposta con il presente atto di appello, sicchè deve essere esaminata nel merito.

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