• Home
  • Contatti
  • Articoli
  • Presentazione Studio
  • Geo Localizzazione
Obblighi del Conduttore
28 Febbraio 2012
Separazione
29 Febbraio 2012
Published by Carlo on 28 Febbraio 2012
Categories
  • Sentenze
Tags

    I gravi motivi, in presenza dei quali l’art. 27 ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consente il recesso del conduttore dal contratto di locazione, non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dallo stesso conduttore in ordine all’opportunità o meno di continuare ad occupare l’immobile locato, poiché, in tal caso, si ipotizzerebbe la sussistenza di un recesso “ad nutum”, contrario all’interpretazione letterale, oltre che allo spirito della suddetta norma. Al contrario, i gravi motivi, che legittimano il recesso del conduttore da una locazione non abitativa, devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed, inoltre, devono essere tali da rendere oltremodo gravosa per lo stesso conduttore, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale era stata dichiarata la legittimità del recesso, operato da una società conduttrice, malgrado la dedotta eccessiva onerosità nel proseguimento della locazione non attenesse a fattori oggettivamente imprevedibili e sopravvenuti alla relativa costituzione del rapporto, bensì ad una scelta, peraltro di mera convenienza della stessa locataria, di trasformare, e non di ampliare, l’attività contrattualmente prevista, venendo ad incidere, perciò, sui termini e sulle obbligazioni, anche future, consacrate nel modulo negoziale intercorso tra le parti).
    Corte di Cassazione Sezione 3 civile
    Sentenza 15.01.2007, n. 638

    Share
    0
    Carlo
    Carlo

    Related posts

    14 Gennaio 2014

    Ammissibilità o inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 2723 c.c.


    Read more
    14 Ottobre 2013

    Corte di Cassazione – non responsabile il Pres del CDA per i danni ai lavoratori


    Read more
    9 Ottobre 2013

    CONDOMINIO – RISARCIMENTO DANNI PER RUMORI BAR


    Read more

    Comments are closed.


    Lo Studio si trova a Torino, nella prestigiosa area della Crocetta, comodo ai mezzi.

    Informazioni Contatto

    Studio Legale Associato Bosso
    Corso Duca Degli Abruzzi, 55
    10129 Torino
    Tel. 011 5683634
    Mail. info@studiobosso.it
    P.IVA: 06034480019
    • Home
    • Contatti
    • Articoli
    • Presentazione Studio
    • Geo Localizzazione
    Media Service Italia
    Copyright © 2018 SEO Torino & Web Design by Media Service Italia. Hosted by Media Hosting Italia
        Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito acconsentirai l'utilizzo dei cookie.OkLeggi di più