Importante sentenza della Corte Costituzionale  che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo  comma, del codice civile,  come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009,  n.  94 (Disposizioni in  materia di sicurezza pubblica), laddove prevede l’esibizione del titolo  di soggiorno del cittadino straniero ai fini della contrazione del  matrimonio. 
 La norma, con cui viene impedito ai cittadini stranieri sprovvisti di  permesso di soggiorno di contrarre matrimonio, anche con cittadino  italiano, era stata introdotta dalle disposizioni contenute nel  “Pacchetto Sicurezza”, legge 94/2009 che hanno introdotto l’obbligo di  esibizione del titolo di soggiorno (art. 6 comma 2 D. Lgs 286/1998) e il  reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello stato  (art. 10
 Secondo la Corte queste disposizioni sono suscettibili di incidere  sul godimento di diritti fondamentali tra  i quali  rientra quello «di  contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29  della  Costituzione, ed espressamente enunciato nell’articolo 16 della  Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e nell’articolo  12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo  e delle libertà fondamentali». La Corte ha infatti richiamato la  Sentenza  n. 445 del 2002  della Corte europea per i diritti dell’uomo  di Strasburgo, secondo la quale “il margine di apprezzamento riservato  agli stati non può estendersi fino al punto di introdurre una  limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto  fondamentale” garantito dalla convenzione europea per la salvaguardia  dei diritti dell’uomo.