• Home
  • Contatti
  • Articoli
  • Presentazione Studio
  • Geo Localizzazione
Cass. Civ. Sez. I Sentenza n.22502 del 4.11.2010-Mantenimento dei figli naturali
8 Marzo 2012
D.L.254/2006 Indennizzo Diretto Assicurativo nei sinistri stradali Casi di Esclusione
9 Marzo 2012
Published by Carlo on 9 Marzo 2012
Categories
  • Diritto del Lavoro
  • Sentenze
Tags

    È legittimo il licenziamento del dirigente depresso perché il suo stato di malattia lo pone in condizione di non poter svolgere adeguatamente il suo lavoro.

    Il dirigente era stato licenziato dall’azienda a seguito di una riorganizzazione interna che aveva comportato una sostanziale soppressione dell’area.
    Il dirigente contestava, invece, di di essere stato mandato via a causa dello stato di malattia e senza giustificazione in quanto, nella sua ricostruzione, l’area non era stata soppressa.
    La Cassazione ha stabilito che la riorganizzazione giustifica il licenziamento:
    “il licenziamento siccome correlato ad un effettivo processo di riorganizzazione del settore al quale era preposto, è sostenuto da giustificatezza”. Infatti, quando è motivato, e la motivazione è “lecita” e “obiettivamente verificabile”, il licenziamento del dirigente “non è arbitrario e, di conseguenza, è giustificato ai sensi del contratto collettivo”.
    Inoltre, la Cassazione ha disposto che l’estinzione del rapporto trovava una giustificazione nello stato di malattia del dipendente. Secondo la sentenza, infatti, “la incapacità/capacità a rendere la prestazione deve essere valutata, siccome ad esso funzionalmente connessa, al grado di impegno decisionale richiesto ad un dirigente per le specifiche elevate responsabilità che gli competono e, perciò, alla compatibilità del riposo psichico prescritto con quel grado di impegno”… “lo stato ansioso depressivo reattivo diagnosticato al lavoratore” lo poneva “in condizione di non poter rendere la sua prestazione, il grado di responsabilità a quella consustanziale essendo incompatibile con la terapia di riposo psichico” prescritta dai medici.

    Share
    0
    Carlo
    Carlo

    Related posts

    4 Aprile 2016

    DANNO BIOLOGICO INAIL E DANNO DIFERENZIALE


    Read more
    14 Gennaio 2014

    Ammissibilità o inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 2723 c.c.


    Read more
    13 Gennaio 2014

    Il mutuo a tasso agevolato al dipendente integra una retribuzione imponibile ai fini previdenziali?


    Read more

    Comments are closed.


    Lo Studio si trova a Torino, nella prestigiosa area della Crocetta, comodo ai mezzi.

    Informazioni Contatto

    Studio Legale Associato Bosso
    Corso Duca Degli Abruzzi, 55
    10129 Torino
    Tel. 011 5683634
    Mail. info@studiobosso.it
    P.IVA: 06034480019
    • Home
    • Contatti
    • Articoli
    • Presentazione Studio
    • Geo Localizzazione
    Media Service Italia
    Copyright © 2018 SEO Torino & Web Design by Media Service Italia. Hosted by Media Hosting Italia
        Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito acconsentirai l'utilizzo dei cookie.OkLeggi di più