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Cassazione Civile Sentenza n. 3354 dell’11.02.2009 Contratto di Spedizione Internazionale di Merce Responsabilità
27 Marzo 2012
Computo periodo di prova, contratto di lavoro
27 Marzo 2012
Published by Carlo on 27 Marzo 2012
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    La Funzione del contratto estimatorio.

    Art. 1556 c.c.
    nozione: con il contratto estimatorio una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (accipiens) e questa si obbliga a pagarne il prezzo salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
    A) il tradens, che per lo più è un produttore o un grossista, si avvale dell’organizzazione di altri imprenditori per far conoscere e vendere i suoi prodotti ad un pubblico più vasto, al quale egli, con i suoi mezzi organizzativi soltanto, non potrebbe raggiungere.
    Egli rinuncia ad una vendita diretta ed immediata ed accetta il rischio della restituzione della merce affidata all’accipiens, ma si giova dell’interesse che alla vendita ha costui, perché potrà lucrare la differenza tra il prezzo pattuito e l’effettiva vendita del bene ad un terzo.
    B) L’accipiens, potrà con questo sistema, inoltre, disporre della merce più varia ed evitare di pagare subito beni che potrebbe anche non vendere.
    Con il contratto estimatorio il tradens realizza l’interesse di mettere in commercio il bene utilizzando l’opera altrui mentre l’accipiens realizza l’interesse di conseguire un certo margine di guadagno senza dover preliminarmente sostenere gli oneri d’acquisto della merce da commercializzare, senza dover sostenere oneri di magazzino ed evitando il rischio dell’invenduto avendo il diritto potestativo di risolvere il contratto restituendo la merce consegnata nel termine pattuito.
    Si tratta di una figura negoziale di ampia applicazione pratica: si pensi alla vendita dei quotidiani e degli altri periodici nelle edicole, al commercio dei venditori di cose usate (come libri, mobili, vestiti etc etc), nonché al settore tessile.
    In merito la Corte di Cassazione ha affermato che il contratto estimatorio (la cui funzione va ravvisata nella promozione della vendita della merce da parte dell'”accipiens“), ad esempio, può essere stipulato con gli edicolanti (i quali solamente pongono in vendita le pubblicazioni dell’editore) esclusivamente dai distributori locali, e non anche dal distributore nazionale, che non può avvalersi, quale mandatario dell’editore, dell’opera dei detti distributori locali se non con essi instaurando un rapporto di submandato, nel qual caso viene conseguentemente a rispondere (anche) dei fatti d’inadempimento di costoro, quali suoi ausiliari.

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