Cassazione Civile sentenza n. 24757 del 7.10.2008: per l’azione revocatoria ordinaria basta la prova del dolo generico.
In una fattispecie relativa alla costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto un bene immobile, impugnata in revocatoria ordinaria dal creditore, la Cassazione ha avuto modo di fornire un’interpretazione innovativa sulla portata dal primo comma dell’articolo 2901 Codice Civile, a norma del quale:
“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
In tema di esercizio dell’azione revocatoria ordinaria la Corte ha affermato che non è necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Non è cioè necessaria la volontà del debitore (alla data di stipulazione) di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, e che l’atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto. Deve per converso ritenersi al riguardo sufficiente il dolo generico, sostanziantesi nella mera previsione del pregiudizio dei creditori. Ad integrare l’animus nocendi previsto dalla norma è da ritenersi sufficiente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni.