Si possono collocare in un area condominiale i tavolini di un bar. Lo stabilisce  la Cassazione. A patto però che quel tipo di utilizzo non si trasformi un un  appropriazione in via esclusiva dell’area condominiale. È quanto emerge dalla  sentenza (869, depositata il 23 gennaio 2012) con cui la Corte di Cassazione ha  stabilito che se non c’è una vera e propria appropriazione dell’area, la revoca  dell’autorizzazione concessa al titolare di un bar ad occupare una parte del  cortile del condominio, con i tavolini, è illegittima se basata su generici  motivi, come il presunto abuso del condominio. Se non viene alterata la  destinazione dell’area condominiale, l’apposizione dei tavolini nella stessa è  legittima. Nella sentenza impugnata – scrive la Corte – “sono stati esposti i  numerosi elementi che hanno indotto il Tribunale ad escludere che la  collocazione dei tavolini in questione, per la limitatezza dello spazio e del  tempo dell’occupazione, costituisca un uso improprio della cosa comune, tale da  alterarne la destinazione o da menomarne la possibilità di fruizione da parte  degli altri condomini. La Corte ha così avuto modo di precisare che “il potere di impugnare le deliberazioni  condominiali compete, per il disposto dell’articolo 1137 Cc, ai titolari di  diritti reali sulle singole unità immobiliari, salvo che nella particolare  materia dei servizio di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, per la  quale la decisione e conseguentemente la facoltà di ricorrere al giudice sono  attribuite ai conduttori. Ne consegue che deve essere riconosciuta la  legittimazione in capo al proprietario dei locali a impugnare la delibera che  ordina la rimozione dei tavolini da bar dal cortile condominiale, dovendosi  confermare la competenza in materia del giudice di pace in base all’articolo 7,  terzo comma, n. 2 Cpc”.