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L’errore del commercialista non salva il contribuente
29 Maggio 2012
Cassazione: trasporto, vettore responsabile anche quando si scende dall’autobus.
30 Maggio 2012
Published by Carlo on 30 Maggio 2012
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    Se i rapporti con il genero non funzionano la nonna può anche trattenere “temporaneamente” la nipotina senza per questo commettere alcun reato. Il chiarimento arriva dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione, sentenza 8076/2012 che ha così annullato una condanna per sottrazione di persona incapace, inflitta ad una 75enne che a causa dei rapporti difficili con il genero (abituato ad ingiuriarla e a minacciarla) aveva trattenuto con sé la nipote per due pomeriggi. Anche il Tribunale, in primo grado, aveva assolto la donna, ma la Corte d’appello aveva poi ritenuto che quel comportamento fosse possibile di condanna penale.
    Gli ermellini, annullando la sentenza, hanno considerato questa valutazione eccessivamente dura e, richiamando il contenuto dell’art. 574 c.p. hanno fatto notare che se da un lato è vero che la norma è violata “ogni volta che chiunque agisce contro la volonta’ dell’avente diritto, operi una sottrazione o eserciti una ritenzione di quella persona”, è anche vero che tale principio non può essere applicato automaticamente se ci sono “piu’ soggetti titolari della podesta’ dei genitori”.
    Secondo la Cassazione deve quindi escludersi, in una situazione di questo tipo, che il rifiuto di riconsegnare la nipotina (con trattenimento per poche ore della piccola) possa avere “un rilievo tale da integrare il reato di sottrazione di persona incapace”. Anche il Tribunale, del resto, aveva evidenziato il pericolo per la serenita’ della minore di fronte all’eventualita’ di spiacevoli scenate” del padre.

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