• Home
  • Contatti
  • Articoli
  • Presentazione Studio
  • Geo Localizzazione
Risarcimento danno biologico e morale per rumori di un pianoforte
28 Giugno 2012
Prossima alle nozze? Vietato licenziarla
29 Giugno 2012
Published by Carlo on 28 Giugno 2012
Categories
  • Risarcimento danni
  • Sentenze
Tags


    Equitalia paga le spese di giudizio anche quando la cartella di pagamento è stata notificata in ritardo per responsabilità dell’Agenzia delle Entrate, inutile dunque per il concessionario della riscossione eccepire di fronte alla Suprema corte la mancanza di responsabilità per il ritardo verso il contribuente.
    Questo il contenuto della sentenza n. 8402/2012 con cui la Corte di Cassazione ha condannato Equitalia a pagare le spese di giudizio anche se non era ad essa addebitabile il ritardo nella notifica della cartella di pagamento, annullata in quanto notificata oltre il termine previsto dalla legge.
    Secondo i giudici di legittimità, la decisione si fonda sul principio della soccombenza contenuto nell’art. 91 c.p.c. “La parte ricorrente (Equitalia), – hanno precisato i giudici della sesta sezione civile nella parte motiva della sentenza – fondando le proprie argomentazioni sull’asserita assenza di responsabilità del concessionario in ordine alla tardiva notifica della cartella, intenderebbe inammissibilmente sostituire al criterio legale della soccombenza ex 91 c.p.c. (fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all’ esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa oggetto della controversia) un differente criterio fondato sull’ accertamento della colpa nella causazione dell’evento (decorso del termine di decadenza) che avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della infondatezza della pretesa tributaria”.
    Inutile il ricorso per cassazione di equitalia avverso la sentenza con cui veniva annullata una cartella di pagamento in quanto notificata entro il termine perentorio previsto dalla legge (art. 25 D.P.R. 603/1975 e art. 1, co. 5 ter, D.L. n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005).
    La Corte ha infine precisato che “il motivo si palesa infondato anche in considerazione della natura eminentemente discrezionale del potere di compensazione delle spese di lite riservato al giudice dall’art. 92, co.2, c.p.c.”.

    Share
    0
    Carlo
    Carlo

    Related posts

    3 Aprile 2014

    La responsabilità professionale dell’avvocato


    Read more
    16 Gennaio 2014

    Avvocato esperto in sfratti


    Read more
    14 Gennaio 2014

    Ammissibilità o inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 2723 c.c.


    Read more

    Comments are closed.


    Lo Studio si trova a Torino, nella prestigiosa area della Crocetta, comodo ai mezzi.

    Informazioni Contatto

    Studio Legale Associato Bosso
    Corso Duca Degli Abruzzi, 55
    10129 Torino
    Tel. 011 5683634
    Mail. info@studiobosso.it
    P.IVA: 06034480019
    • Home
    • Contatti
    • Articoli
    • Presentazione Studio
    • Geo Localizzazione
    Media Service Italia
    Copyright © 2018 SEO Torino & Web Design by Media Service Italia. Hosted by Media Hosting Italia
        Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito acconsentirai l'utilizzo dei cookie.OkLeggi di più