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Infortuni su lavoro e Inail: presupposti per l’esercizio del diritto di surroga
12 Luglio 2012
L’onere della prova di un’obbligazione
12 Luglio 2012
Published by Carlo on 12 Luglio 2012
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Sul termine di prescrizione dell’azione risarcitoria civile, in rapportoad un illecito considerato dalla legge come reato perseguibile suiniziativa da parte, nel caso di mancata presentazione della querela.
Nell’ipotesi in cui il sinistro stradale integri gli estremi del fatto-reato (cosache avviene ordinariamente tutte le volte in cui l’evento non producasolo danni a cose, ma anche lesioni personali in pregiudizio deldanneggiato) e la vittima abbia omesso di sporgere querela, quest’ultima potrà avvalersi, per l’esercizio dell’azionerisarcitoria civile, del termine di prescrizione proprio del reato.
A tal fine è però necessario che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propridel procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto.
I Giudici della Terza Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, hanno in sostanza ribadito l’orientamento assunto con la notasentenza n. 27337 del 18 novembre 2008 dalle Sezioni Unite dellaCorte di legittimità, secondo cui nel caso in cui in cui l’illecitocivile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penalenon sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenzadi una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.
E’, infatti, irrilevante, ai predetti fini, che non sia stata iniziata l’azione penale perché la sostituzione del più lungo termine non è condizionata al concreto inizio dell’azione penale contro il soggetto dell’atto illecito.
In definitiva, come si desume dalla stessa formulazione letterale dell’art. 2947, non è la perseguibilitàdel reato, ma l’accertamento della sua esistenza, ancorché effettuata incidenter tantum del giudice civile, che rende applicabile il più ampio termine prescrizionale.

CassazioneCivile – Sentenza 15 maggio 2012 , n. 7543

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Carlo
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