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Inps, autonomo, ma anche commerciante o artigiano? Iscrizioni doppie all’INPS, non opera il principio dell’attività prevalente – Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza 4 luglio 2012 , n. 111.
8 Agosto 2012
Cassazione sentenza 11644/2012 – Fecondazione eterologa, termini per il disconoscimento
9 Agosto 2012
Published by Carlo on 9 Agosto 2012
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  • Separazioni e Divorzi
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    La distribuzione delle spese straordinarie, che per rilevanza, imponderabilità e imprevedibilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, deve avvenire nel rigoroso rispetto della proporzionalità, senza che tali spese possano essere incluse in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno periodico.

    L’ex moglie non ha diritto all’inclusione delle spese straordinarie nell’assegno di mantenimento per la prole, in quanto risulta improponibile la soluzione di stabilire in via forfettaria e aprioristica i futuri ed imprevedibili esborsi.

    La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un’ex moglie che chiedeva l’aumento del contributo per il mantenimento del figlio includendovi anche le spese straordinarie.
    La prima sezione civile, d’accordo con la Corte d’appello di Trento, ha ritenuto illegittima tale richiesta, osservando che «l’inclusione delle spese straordinarie nell’assegno di mantenimento per la prole e, soprattutto, la congruità dello stesso rispetto alle esigenze della figlia minore, appare all’evidenza del tutto inadeguato, ove solo si considerino i diversi presupposti posti alla base dei contributi per il coniuge e per la prole, con riferimento, quanto a quest’ultima, al principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 Cc e i criteri in esso indicati».
    E ancora, spiega Piazza Cavour che per spese “straordinarie” s’intendono quelle che, «per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti, deve rilevarsi che la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il suddetto principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento».

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    Carlo
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