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Sicurezza sul lavoro – Cassazione Penale, Sez. 4, 01 febbraio 2012, n. 4397
16 Agosto 2012
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE , SENTENZA 1 agosto 2012 13796 Pres. Trifone – est. Ianniello , n.13796
17 Agosto 2012
Published by Carlo on 16 Agosto 2012
Categories
  • Diritto del Lavoro
  • Sentenze
Tags

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE SESTA CIVILE

    SOTTOSEZIONE L

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente

    Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere

    Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere

    Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere

    Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

    ha pronunciato la seguente:

    ORDINANZA

    sul ricorso 25927/2010 proposto da:

    (Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell’avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (Omissis), giusta procura speciale a margine del ricorso;

    – ricorrente –

    contro

    INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis) in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis) e (Omissis), giusta procura speciale in calce al controricorso;

    – controricorrente –

    avverso la sentenza n. 473/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 15.4.2010, depositata il 04/05/2010;

    udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

    E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

    FattoDiritto

    1. Con sentenza del 15.4 – 4.5.2010 la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia di prime cure e aderendo alle conclusioni del CTU, ha respinto la domanda svolta da (Omissis) nei confronti dell’Inail con ricorso del 30.5.2007 e diretta al conseguimento della rendita per malattia professionale (cardiopatia postinfartuale con ipertensione arteriosa in soggetto dedito per lungo tempo all’attività di rappresentante di commercio); avverso tale sentenza della Corte territoriale (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione assistito da due motivi; l’intimato Inail ha resistito con controricorso;

    a seguito di relazione, la causa stata decisa in camera di consiglio ex articolo 380 bis c.p.c.;

    2. con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, il ricorrente si duole delle conclusioni del CTU seguite nell’impugnata sentenza, assumendo che l’infarto al miocardio era intervenuto dopo 24 anni di attività lavorativa impegnativa e svolta in condizioni tali da aggravare sensibilmente i fattori di rischio già presenti, ossia l’obesità, il diabete e l’ipertensione;

    2.1 il motivo è inammissibile, poichè tende ad ottenere un riesame delle risultanze probatorie, non consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che, in termini adeguati e privi di vizi logici, ha compiutamente preso in considerazione le circostanze fattuali rilevanti per il giudizio;

    3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 3, e del principio di equivalenza delle cause, assumendo che, pur in presenza di una predisposizione morbosa ovvero di una preesistente o concomitante condizione patologica, la malattia era stata occasionata dall’attività lavorativa;

    3.1 il motivo è manifestamente inconferente alla luce dell’accertamento fattuale – intangibile in questa sede di legittimità per le ragioni già esposte – secondo cui doveva essere escluso “anche un significativo ruolo concausale” dell’attività lavorativa svolta, da riguardarsi “come semplice occasione rilevatrice”;

    4. in definitiva il ricorso va rigettato;

    le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

    P.Q.M.

    La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 40,00 (quaranta), oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorari ed oltre accessori come per legge.

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    Carlo
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